Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1974

Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/1974
Data di deposito
27 marzo 1974
Data di decisione
21 marzo 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:87

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 66 del 22 gennaio 1948
  • art. 1, decreto legislativo n. 66 del 22 gennaio 1948

Parametri

Massime

Massima n. 7142

Ai fini dell'osservanza del termine (un anno dall'entrata in funzione del Parlamento repubblicano) posto dall'art. 6 d.lg. lgt. 16 marzo 1946, n. 98, per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo in virtu' degli speciali poteri conferiti con il d.lg.lgt. 25 giugno 1944, n. 151 e con il successivo d.lg.lgt. 16 marzo 1946, n. 98, rileva soltanto la data di presentazione alle Camere per la ratifica. Risulta pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del d.lg 22 gennaio 1948, n. 66 (recante la disciplina per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione) sollevata in riferimento all'art. 70 della Costituzione, posto che detto decreto legislativo, ancorche' ratificato soltanto con legge 5 gennaio 1953 n. 32, fu presentato al Parlamento entro l'anno dell'entrata in funzione del medesimo.

Massima n. 7143

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del suddetto decreto legislativo in riferimento all'art. 3 della Costituzione essendo gia' stata esaminata e dichiarata non fondata da questa Corte con la sent. n. 133 del 1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione relativa al d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66 (recante la disciplina per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), in riferimento all'art. 70 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del suddetto decreto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; questioni sollevate dal tribunale di Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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