Corte costituzionale
Sentenza n. 87/1974
Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/1974
- Data di deposito
- 27 marzo 1974
- Data di decisione
- 21 marzo 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:87
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 66 del 22 gennaio 1948
- art. 1, decreto legislativo n. 66 del 22 gennaio 1948
Parametri
Massime
Massima n. 7142
Ai fini dell'osservanza del termine (un anno dall'entrata in funzione del Parlamento repubblicano) posto dall'art. 6 d.lg. lgt. 16 marzo 1946, n. 98, per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo in virtu' degli speciali poteri conferiti con il d.lg.lgt. 25 giugno 1944, n. 151 e con il successivo d.lg.lgt. 16 marzo 1946, n. 98, rileva soltanto la data di presentazione alle Camere per la ratifica. Risulta pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del d.lg 22 gennaio 1948, n. 66 (recante la disciplina per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione) sollevata in riferimento all'art. 70 della Costituzione, posto che detto decreto legislativo, ancorche' ratificato soltanto con legge 5 gennaio 1953 n. 32, fu presentato al Parlamento entro l'anno dell'entrata in funzione del medesimo.
Massima n. 7143
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del suddetto decreto legislativo in riferimento all'art. 3 della Costituzione essendo gia' stata esaminata e dichiarata non fondata da questa Corte con la sent. n. 133 del 1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione relativa al d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66 (recante la disciplina per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), in riferimento all'art. 70 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del suddetto decreto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; questioni sollevate dal tribunale di Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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