Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1974

Corte cost., sent. 23 gennaio 1974, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/1974
Data di deposito
23 gennaio 1974
Data di decisione
11 gennaio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, n.4, legge della Regione siciliana n. 14 del 9 maggio 1963
  • art. 7, n.4, legge della Regione siciliana n. 14 del 9 maggio 1969

Parametri

Massime

Massima n. 6987

La circostanza che l'esito del giudizio principale avrebbe potuto e potrebbe essere il medesimo alla stregua di disposizioni diverse da quella denunciata non incide sulla rilevanza della questione, dal momento che questa ha riferimento alla disposizione specificamente prevista per il caso concreto che il giudice a quo deve decidere.

Massima n. 6988

Il principio della ineleggibilita' ai consigli provinciali dei dipendenti delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella provincia e' presente nella legislazione statale, rientrando nella piu' lata previsione del n. 3 dell'art. 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificata dall'art. 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (cfr. gia' sent. n. 189 del 1971), e vale anche a maggior ragione, a decidere la controversia di legittimita' costituzionale dell'art. 7, n. 4, della legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14, avendo la normativa statale riferimento agli amministratori oltre che agli impiegati, di "enti, istituti o aziende dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della provincia".

Massima n. 6989

La ineleggibilita' a consigliere provinciale stabilita dall'art. 10 n. 3 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificato dall'art. 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, per gli amministratori oltre che per gli impiegati di enti, istituti o aziende dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della provincia, si ricollega chiaramente alla circostanza che, nella legislazione dello Stato, le istituzioni assistenziali da essa prese in considerazione sono sottoposte a quella, pur attenuata ed anomala, vigilanza, che l'art. 241 del t.u. della legge comunale e provinciale del 1915 (tuttora in vigore, come ritenuto dalla giurisprudenza ordinaria) attribuisce nei loro confronti ai consigli provinciali, in quanto siano destinate a vantaggio della provincia o di una sua parte.

Massima n. 6990

La formula dell'art. 7 n. 4 della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14, se letteralmente potrebbe sembrare statuire la ineleggibilita' ai consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane per gli amministratori delle istituzioni di assistenza e beneficenza con riguardo alla semplice esistenza nella provincia delle istituzioni in oggetto, in realta' puo' e deve essere interpretata restrittivamente come specificativa e confermativa del piu' generale principio enunciato nel procedente n. 3 della stessa disposizione (cosi' come avviene, del resto, per i consigli comunali, nei rapporti tra il n. 3 e il n. 4 dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) richiedendosi, cioe', in conformita' a quanto prescritto dalla legge statale, che le istituzioni di assistenza e beneficenza siano soltanto quelle sottoposte a vigilanza delle provincie (art. 150 n. 8 del d.l. del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, richiamato per le attuali amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane dal successivo art. 266, nonche' dalla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16).

Massima n. 6991

L'ipotesi regolata dall'art. 7, n. 4, della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14, che stabilisce la ineleggibilita' ai consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane per gli amministratori delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nell'ambito della provincia e' diversa da quella considerata dall'art. 10, n. 7, della legge statale 8 marzo 1951, n. 122, modificato dall'art. 3 della successiva legge 10 settembre 1960, n. 962, che ha riferimento non agli amministratori in carica ma a quelli cessati dalla carica e tuttavia anch'essi ineleggibili, se ed in quanto dichiarati responsabili in via amministrativa e giudiziaria: ipotesi, questa ultima, che trova d'altronde preciso riscontro nell'art. 7, n. 8, della legge regionale in esame.

Massima n. 6992

La circostanza che la ineleggibilita' ai consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane, stabilita dall'art. 7, n. 8, della legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14, per gli amministratori delle istituzioni di assistenza e beneficenza, cessati dalla carica e dichiarati responsabili in via amministrativa o giudiziaria, sia formulata con testuale riferimento alle sole istituzioni sottoposte a vigilanza della provincia costituisce argomento rafforzativo, sul piano sistematico, per interpretare correttamente la disposizione di cui all'art. 7, n. 4, della stessa legge che, letteralmente, sancisce la ineleggibilita' per gli amministratori delle medesime istituzioni esistenti nell'ambito delle provincie.

Massima n. 6993

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, n. 4, della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14. E' da escludere infatti che la disposizione impugnata, statuendo la ineleggibilita' ai consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane, degli amministratori delle istituzioni di assistenza e beneficenza sottoposte alla vigilanza della provincia, apporti, nell'Isola, al diritto elettorale passivo una restrizione priva di riscontro nella legislazione statale. - S. n. 189/1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, n. 4, della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (elezione dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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