Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1974

Corte cost., sent. 20 marzo 1974, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/1974
Data di deposito
20 marzo 1974
Data di decisione
7 marzo 1974
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:78

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, decreto luogotenenziale n. 876 del 20 maggio 1917
  • art. 6, comma 1, decreto luogotenenziale n. 876 del 20 maggio 1917

Parametri

Massime

Massima n. 7122

Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, comma primo, e 7, comma primo, del D.Lg. 20 maggio 1917, n. 876 "col quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del D.Lg. 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra" sollevata con ordinanze 14 maggio e 8 giugno 1971, dalla Corte dei conti, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui le norme denunciate dispongono il divieto di corrispondere l'assegno temporaneo (per infermita' ascrivibile alla nona e decima categoria - ora sostituite con la tabella B allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648) al militare che, in ragione del servizio prestato, abbia diritto al trattamento di riposo o di riforma. Non e' dato alla Corte esaminare la suddetta questione giacche' le norme denunciate non hanno forza di legge essendo contenute in un provvedimento la cui natura regolamentare risulta testualmente dalla stessa intitolazione e dal preambolo del D.Lg. 20 maggio 1917, n. 876.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma primo, e 7, comma primo, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, col quale è approvato il "regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra", sollevata dalla Corte dei conti, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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