Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1974
Corte cost., sent. 20 marzo 1974, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1974
- Data di deposito
- 20 marzo 1974
- Data di decisione
- 7 marzo 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, decreto luogotenenziale n. 876 del 20 maggio 1917
- art. 6, comma 1, decreto luogotenenziale n. 876 del 20 maggio 1917
Parametri
Massime
Massima n. 7122
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, comma primo, e 7, comma primo, del D.Lg. 20 maggio 1917, n. 876 "col quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del D.Lg. 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra" sollevata con ordinanze 14 maggio e 8 giugno 1971, dalla Corte dei conti, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui le norme denunciate dispongono il divieto di corrispondere l'assegno temporaneo (per infermita' ascrivibile alla nona e decima categoria - ora sostituite con la tabella B allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648) al militare che, in ragione del servizio prestato, abbia diritto al trattamento di riposo o di riforma. Non e' dato alla Corte esaminare la suddetta questione giacche' le norme denunciate non hanno forza di legge essendo contenute in un provvedimento la cui natura regolamentare risulta testualmente dalla stessa intitolazione e dal preambolo del D.Lg. 20 maggio 1917, n. 876.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma primo, e 7, comma primo, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, col quale è approvato il "regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra", sollevata dalla Corte dei conti, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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