Corte costituzionale
Sentenza n. 76/1974
Corte cost., sent. 20 marzo 1974, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/1974
- Data di deposito
- 20 marzo 1974
- Data di decisione
- 7 marzo 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:76
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 431 del 5 giugno 1967
- 314/26, codice civile
- art. 314, /4, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 7117
La cessazione dei rapporti dell'adottato con la famiglia di origine disposta dall'art. 314/26 Cod. civ. (introdotto con la legge 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale dei minori di anni otto) costituisce elemento essenziale nella valutazione dello stato di abbandono del minore ai fini della disciplina dell'istituto, nel senso che non puo' venire in considerazione soltanto la di lui necessita' di assistenza ma deve tenersi anche conto dell'esigenza di conservare, fino al limite, i legami naturali con la famiglia di origine. Ne consegue che, mentre, in ogni caso, lo stato di abbandono per forza maggiore, come tale non riferibile al volontario comportamento omissivo della famiglia di origine, non puo' ritenersi omogeneo con quello derivante invece dalla volonta' degli obbligati, razionalmente l'art. 314/4 Cod. civ., ai fini della salvaguardia dei suddetti legami naturali, identifica negli eventuali motivi di forza maggiore l'elemento determinante per escludere, con l'adottabilita', il previsto distacco definitivo del minore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 314/4 cod. civ. sollevata per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 7118
L'esclusione della adottabilita' sancita dall'art. 314/4 cod. civ. nel caso in cui lo stato di abbandono dell'adottando risulti dovuto a motivi di forza maggiore non contrasta con l'art. 30 Cost., che non impone una disciplina unica ed unitaria dei doveri dei genitori versi i figli ed in ordine alla mancata osservanza degli stessi. E' ben possibile, infatti, che esistano distinti istituti in materia e che, nel campo specifico dell'adozione speciale, questa sia consentita alle condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 314 cod. civ. in relazione al citato precetto costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/4 del codice civile sollevata, con l'ordinanza in epigrafe del tribunale per i minorenni di Messina, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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