Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1974

Corte cost., sent. 13 marzo 1974, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/1974
Data di deposito
13 marzo 1974
Data di decisione
6 marzo 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:66

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 3, legge n. 379 del 29 maggio 1967
  • art. 7, comma 4, legge n. 379 del 29 maggio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 7103

La normativa di cui all'art. 7, terzo e quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (modifiche alle norme sulla riforma fondiaria) - la quale disciplina il subentro all'assegnatario, deceduto prima che sia stato pagato il prezzo di riscatto, nel rapporto di assegnazione e vendita del terreno espropriato, dei suoi discendenti in linea retta, o, in mancanza di questi, del coniuge di lui, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal comma primo dell'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dispone che l'assegnazione e' fatta all'avente diritto designato dal testatore, o, in mancanza di tale designazione, dai coeredi, e che in caso di disaccordo tra loro decide l'autorita' giudiziaria, su istanza degli interessati o dell'ente, con riguardo alle condizioni ed attitudini personali - non crea alcuna disparita' tra i coeredi, riconoscendo a tutti i diritti successori sui beni facenti parte del patrimonio del de cuius al momento della sua morte, in conseguenza dell'assegnazione (credito relativo alla somma risultante dall'ammontare delle quote di ammortamento versate e dall'eventuale aumento di valore del fondo). La disciplina del subentro, poi, non riguarda la materia successoria, ma una procedura relativa alla formazione di un atto amministrativo di un ente pubblico, (non identificabile con negozi di diritto privato) che non modifica i diritti dei successibili sui beni esistenti nel patrimonio del de cuius. Pertanto non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 42, commi terzo e quarto, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi terzo e quarto, legge n. 379 del 1967.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi terzo e quarto, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modifiche alle norme sulla riforma fondiaria), sollevata dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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