Corte costituzionale
Sentenza n. 66/1974
Corte cost., sent. 13 marzo 1974, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/1974
- Data di deposito
- 13 marzo 1974
- Data di decisione
- 6 marzo 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, legge n. 379 del 29 maggio 1967
- art. 7, comma 4, legge n. 379 del 29 maggio 1967
Parametri
Massime
Massima n. 7103
La normativa di cui all'art. 7, terzo e quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (modifiche alle norme sulla riforma fondiaria) - la quale disciplina il subentro all'assegnatario, deceduto prima che sia stato pagato il prezzo di riscatto, nel rapporto di assegnazione e vendita del terreno espropriato, dei suoi discendenti in linea retta, o, in mancanza di questi, del coniuge di lui, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal comma primo dell'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dispone che l'assegnazione e' fatta all'avente diritto designato dal testatore, o, in mancanza di tale designazione, dai coeredi, e che in caso di disaccordo tra loro decide l'autorita' giudiziaria, su istanza degli interessati o dell'ente, con riguardo alle condizioni ed attitudini personali - non crea alcuna disparita' tra i coeredi, riconoscendo a tutti i diritti successori sui beni facenti parte del patrimonio del de cuius al momento della sua morte, in conseguenza dell'assegnazione (credito relativo alla somma risultante dall'ammontare delle quote di ammortamento versate e dall'eventuale aumento di valore del fondo). La disciplina del subentro, poi, non riguarda la materia successoria, ma una procedura relativa alla formazione di un atto amministrativo di un ente pubblico, (non identificabile con negozi di diritto privato) che non modifica i diritti dei successibili sui beni esistenti nel patrimonio del de cuius. Pertanto non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 42, commi terzo e quarto, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi terzo e quarto, legge n. 379 del 1967.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi terzo e quarto, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modifiche alle norme sulla riforma fondiaria), sollevata dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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