Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1974

Corte cost., sent. 6 marzo 1974, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/1974
Data di deposito
6 marzo 1974
Data di decisione
22 febbraio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:55

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 1, legge n. 604 del 15 luglio 1966
  • art. 2, legge n. 604 del 15 luglio 1966
  • art. 35, comma 1, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 7089

Non e' fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966, poiche' i motivi che hanno fatto ritenere non irrazionale la diversificazione introdotta al fine di determinare il regime dei licenziamenti individuali, a seconda delle dimensioni dell'impresa (sent. n. 81 del 1969), permangono validi pur riconoscendo alla norma, a seguito della legge n. 300 del 1970, un ambito di applicabilita' diverso da quello che la caratterizzava anteriormente.

Massima n. 7090

Non e' fondata . in riferimento all'art. 3 della Costituzionale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, poiche' deve escludersi che derivi disparita' di trattamento ed ingiustificato pregiudizio al lavoratore dall'assenza dell'obbligo per il datore di lavoro della comunicazione del licenziamento e dei motivi di esso anche quando si ipotizzi che il licenziamento sia stato determinato da motivi politici, sindacali o religiosi: trattandosi di licenziamento effettuato, in ispregio alle liberta' civili garantite dalla Costituzione, vige, infatti, il principio della piu' ampia facolta' di indagine e di prova sui motivi del licenziamento, indipendentemente dal silenzio o da eventuali comunicazioni del datore di lavoro. Ferma restando ogni altra non contrastante disposizione della legge 1966, n. 604, l'innovazione introdotta dall'art. 18 dello Statuto alla disciplina dei licenziamenti riconosciuti illegittimi e' stata dall'art. 35 resa applicabile alle imprese industriali e commerciali, purche' abbiano una o piu' unita' produttive con almeno 16 dipendenti o una pluralita' di unita' produttive con numero inferiore sempre che nel complesso ne occupino piu' di 15 ed operino nell'ambito dello stesso comune. L'unita' produttiva assume giuridico rilievo non solo ai fini dello svolgimento delle attivita' sindacali di cui al terzo titolo del c.d. Statuto dei lavoratori ma anche ai fini del licenziamento. Per la sua identificazione non e' necessario che esse rilevino come centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, ne' alla loro configurazione concreta osta l'unitaria funzione dirigenziale esercitata dall'imprenditore o la circostanza che nel quadro organizzativo dell'impresa siano previsti centri direzionali comuni che presiedano al coordinamento produttivo e ad un armonico sviluppo dell'attivita' economica complessiva.

Massima n. 7091

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (inteso quest'ultimo quale specificazione ulteriore del principio di uguaglianza) poiche' deve ritenersi che il legislatore senza dare esclusivo rilievo al criterio della fiduciarieta' nel rapporto di lavoro o all'esigenza di non gravare di oneri economici eccessivi le imprese di minori dimensioni, abbia attribuito prevalente e determinante valore all'esigenza di salvaguardare la funzionalita' delle unita' produttive, nell'intento di evitare in quelle con minor numero di dipendenti (secondo l'indice numerico che ha ritenuto di stabilire) il verificarsi di situazioni di tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro correnti tra il dipendente licenziato ( e poi reintegrato nel medesimo ambiente) e i preposti all'unita' produttiva nonche' gli altri lavoratori ad essa appartenenti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), sollevate dai pretori di Montagnana e di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara non fondate - nei sensi di cui in motivazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevate dai pretori di Montagnana, di Milano e di Sant'Agata dei Goti, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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