Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1974

Corte cost., sent. 27 febbraio 1974, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/1974
Data di deposito
27 febbraio 1974
Data di decisione
21 febbraio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
  • art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
  • art. 460, codice di procedura civile

Parametri

Massime

Massima n. 7064

Non contrastano con il diritto all'azione e con il principio che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi contro gli atti della pubblica Amministrazione (artt. 24 e 113, primo e terzo comma, Cost.) gli artt. 460 c.p.c., 57 e 58 D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui condizionano l'esercizio dell'azione giudiziaria in tema di assegni familiari alla previa proposizione di un ricorso amministrativo, e stabiliscono brevi termini di decadenza per proporre l'azione giudiziaria. Invero come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare, proprio con riferimento alle norme che disciplinano i ricorsi in tema di assegni familiari (artt. 97, 98, 99 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, richiamati dall'impugnato art. 58 citato D.P.R. n. 797 del 1955), il principio secondo cui la tutela giurisdizionale e' garantita contro gli atti della pubblica Amministrazione, non vieta che la legge ordinaria possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella protezione (sent. n. 47 del 1964). Aggiungasi che la normativa in esame tende a far portare alla cognizione del giudice le sole controversie non eliminabili in via amministrativa nel presupposto che l'INPS si conformi a legalita', il che non vuol dire affatto escludere o limitare la tutela giurisdizionale. Ne' v'e' pericolo che l'inerzia o le lungaggini della pubblica Amministrazione possano procrastinare intollerabilmente la tutela giudiziale dei diritti: per il combinato disposto degli impugnati artt. 57 e 58 D.P.R. n. 797 del 1955 e degli artt. 97, 98, 99 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, alla stregua della comune recente interpretazione giurisprudenziale, in caso di omessa pronuncia sul ricorso promosso dall'interessato, il procedimento amministrativo deve ritenersi concluso allo scadere del novantesimo giorno dalla proposizione del ricorso, con l'ulteriore conseguenza, in tale ipotesi, di proponibilita' dell'azione giudiziaria senza che corra alcun termine di decadenza. L'adempimento dell'onere in esame non puo' neppure considerarsi a priori uno svantaggio del titolare delle prestazioni previdenziali giacche' la procedura amministrativa rappresenta in molti casi il modo di soddisfare della pretesa piu' pronto e meno dispendioso.

Massima n. 7065

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la brevita' di un termine per configurare un vizio d'illegittimita' della norma che lo prevede, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, deve essere tale "da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce" (sent. n. 10 del 1970). Ora non puo' dirsi che i termini in contestazione - quello di 120 giorni per presentare il ricorso amministrativo, e l'altro di 30 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, decorrente dalla ricezione della decisione ministeriale - siano tali da frustrare le esigenze di protezione giurisdizionale dell'interessato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 460 del codice di procedura civile, 57 e 58 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico sugli assegni familiari), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113, primo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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