Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1974

Corte cost., sent. 27 febbraio 1974, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/1974
Data di deposito
27 febbraio 1974
Data di decisione
21 febbraio 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:44

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 2879 del 29 novembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3865 del 27 dicembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3620 del 18 dicembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 7059

I vizi di costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito non sono rilevabili nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, in quanto la partecipazione a quest'ultimo e' riservata a coloro ai quali, a norma dell'art. 23, ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificata l'ordinanza di rinvio, cioe' alle parti in causa nel giudizio "a quo" nel momento in cui viene disposto il rinvio. Non puo' pertanto portarsi il giudizio della Corte sul legittimo istaurarsi di quei rapporti processuali.

Massima n. 7060

I decreti del Presidente della Repubblica con cui, a norma degli artt. 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sulla riforma fondiaria, viene disposta, a seguito dei dovuti accertamenti, la rimozione del vincolo di indisponibilita' precedentemente imposto sui terreni costituenti il terzo residuo conservato a favore della ditta espropriata, e viene trasferita a favore dell'Ente espropriante la quota di tali terreni ad esso spettante, riflettono attivita' tipicamente esecutiva che resta, ovviamente, fuori dell'ambito della delega legislativa di cui all'art. 4 della citata legge n. 841 del 1950. I decreti stessi, pertanto, hanno natura di atti amministrativi e non sono suscettibili del sindacato di legittimita' costituzionale che spetta alla Corte unicamente sulle leggi e gli atti aventi forza di legge.

Massima n. 7061

I decreti di espropriazione fondiaria 18 dicembre 1952, n. 3620, 27 dicembre 1952, n. 3865 e 29 novembre 1952, n. 2879, risultando emanati sulla base di procedimenti espropriativi in cui erano stati tenuti presenti dati catastali diversi da quelli in vigore al 15 novembre 1949, hanno esorbito dai limiti della delega legislativa di cui all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che detta invece inderogabilmente la condizione del riferimento alla data predetta ai fini della determinazione della consistenza delle proprieta' assoggettabili ad esproprio. I decreti suddetti, pertanto, sono illegittimi perche' in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.. Cio', peraltro, salva restando la competenza del giudice ordinario in relazione ad ogni eventuale successivo accertamento circa la rispondenza dei dati del vecchio catasto alla situazione di fatto effettivamente esistente al 15 novembre 1949, limitatamente alla estensione dei terreni e con esclusione di valutazioni attinenti all'estimo catastale, come tali sottratte alla competenza del giudice stesso ai sensi dell'art. 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, nonche' dell'ultimo comma dell'art. 6 legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3620, 27 dicembre 1952, n. 3865, e 29 novembre 1952, n. 2879, in quanto, per la formazione del piano di espropriazione, si è in essi tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949 ed in quanto risulti, dagli ulteriori accertamenti, che vi è stato eccesso di espropriazione;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957 e 3 gennaio 1958, sollevate rispettivamente con due ordinanze della Corte di appello di Firenze, entrambe in data 29 ottobre 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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