Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1974

Corte cost., sent. 27 febbraio 1974, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1974
Data di deposito
27 febbraio 1974
Data di decisione
21 febbraio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:40

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7054

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 489 del c.p.p. in relazione all'art. 2054 del cod. civile, nella parte in cui - secondo l'assunto del giudice a quo - essa non consentirebbe l'applicazione, anche in sede penale, ai soli effetti civili, delle presunzioni previste dalla legge in tema di responsabilita' civile derivante da circolazione di veicoli. L'infondatezza della questione discende dal fatto che l'azione civile, pur inserita in via accessoria e subordinata nel processo penale, non perde, per effetto di quella inserzione ne' le sue caratteristiche sostanziali, quale, ad esempio la disponibilita', ne' quelle attinenti alla sfera processuale che le e' propria, quali il principio della domanda, il limite del petitum e il suo stesso sistema probatorio. Pertanto, il giudice penale, una volta accertata la responsabilita' penale dell'imputato, e' tenuto, nel decidere delle domande civili di restituzione e di risarcimento dei danni, a fare applicazione dei principi che regolano l'azione civile e in particolare di quelli relativi all'onere della prova, previsti dall'art. 2054 del codice civile. All'azione penale e all'azione civile, anche se congiuntamente esercitata, vanno applicati i principi propri a ciascuna di esse: qualora, per il differente regime probatorio, il giudice penale, nell'esaminare l'azione civile dovesse pervenire a risultati diversi da quelli derivanti dagli accertamenti compiuti in sede penale, la discordanza tra le due parti di una stessa sentenza non implica contraddittorieta' di giudicati e comunque, non e' piu' rilevante di quella che si verificherebbe se le decisioni, relative a una stessa fattispecie costituente reato e produttiva di danni, fossero assunte in due diversi giudizi, quello penale e quello civile, instaurati separatamente e successivamente.

Massima n. 7055

Neppure e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 489 del cod. proc. penale in relazione agli artt. 282, 283 e 373 del cod. proc. civ., sotto il profilo del diverso regime concernente la esecutivita' della sentenza civile e quella delle disposizioni della sentenza penale di condanna relative ai danni. Ed invero, poiche' rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire i casi ed il momento in cui la sentenza diventa titolo esecutivo, non puo' ritenersi irrazionale la scelta del legislatore di assoggettare a unicita' di regime la sentenza emessa in un processo penale, senza distinguere le sue disposizioni, secondo che cadano sull'azione penale ovvero su quella civile. La differente disciplina stabilita dal legislatore in ordine alla esecutivita' della sentenza civile e alla esecutivita' delle disposizioni della sentenza penale di condanna relativa ai danni, e' stata comunque notevolmente attenuata dalla legge 15 dicembre 1972 n. 773, (art. 9), che ha introdotto il principio secondo cui la provvisionale, a seconda dei casi, puo' oppure deve essere munita dalla clausola di provvisoria esecuzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 489 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 2054 del codice civile, proposta dal tribunale di Rovereto, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 489 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 282, 283 e 373 del codice di procedura civile, proposta con la stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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