Corte costituzionale

Sentenza n. 290/1974

Corte cost., sent. 27 dicembre 1974, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
290/1974
Data di deposito
27 dicembre 1974
Data di decisione
19 dicembre 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:290

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7551

Nel codice penale del 1930 il divieto generale ed assoluto dello sciopero - con le conseguenti sanzioni penali a carico dei lavoratori, ancorche' differenziate secondo la diversita' delle finalita' di esso - risponde ad un'unica fondamentale ratio di difesa del sistema politico, nella logica di un assetto costituzionale repressivo di ogni liberta' e in una concezione del rapporto di lavoro non conciliabile con quella che risulta da varie disposizioni della Costituzione, la quale, rovesciando i principi di fondo di quella logica, ha dato ampio spazio alla liberta' dei singoli e dei gruppi, riconoscendola e tutelandola con i soli limiti che risultino strettamente necessari a salvaguardare altri interessi che concorrano a caratterizzare il nuovo assetto democratico della societa'. Cfr.: sent. n. 29 del 1960.

Massima n. 7552

Lo sciopero acquista rilievo costituzionale in una duplice direzione: come specifico strumento di tutela degli interessi che fanno capo ai lavoratori, ed in tal caso il suo esercizio non puo' dar luogo ad alcuna conseguenza svantaggiosa, per coloro che vi partecipino; e come manifestazione di una liberta' che non puo' essere penalmente compressa se non a tutela di interessi che abbiano rilievo costituzionale e siano inerenti alla difesa dell'assetto previsto dalla vigente Costituzione. L'astensione collettiva dal lavoro, se finalizzata a scopi economici, non puo' neppure essere assunta a legittima causa giustificatrice di licenziamento o di altre misure previste dalla disciplina del rapporto di lavoro, ma da cio' non discende che, se volta ad altri scopi, detta astensione, pur conservando ogni rilevanza nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro, debba o, quantomeno, possa essere qualificata come illecito penale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 503 cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 40 Cost., nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la volonta' popolare. Cfr.: sentt. nn. 29 del 1960 ed 1 del 1974.

Massima n. 7553

Ammettere che lo sciopero possa avere il fine di richiedere l'emanazione di atti politici non vuol dire affatto incidere sulle competenze costituzionali rendendone partecipi i sindacati, ne' significa dare ai lavoratori una posizione privilegiata rispetto agli altri cittadini. Significa soltanto ribadire quanto gia' risulta dalla Costituzione: essere cioe' lo sciopero un mezzo che, necessariamente valutato nel quadro di tutti gli strumenti di pressione usati dai vari gruppi sociali, e' idoneo a favorire il perseguimento degli scopi di cui al secondo comma dell'art. 3 Cost.. Pertanto, va riaffermata la esclusione della punibilita' di ogni sciopero diretto a sollecitare i poteri politici. Cfr.: sent. n. 123 del 1962.

Massima n. 7554

Non attengono allo scopo dello sciopero, contrattuale o politico che sia, ma allo sciopero come tale, i problemi relativi alle possibili lesioni a beni costituzionalmente protetti che dallo sciopero possono derivare e alla corrispondente necessita': a) di una scrupolosa osservanza della liberta' di lavoro di chi non aderisca allo sciopero; b) di non compromettere servizi pubblici o funzioni essenziali aventi carattere di preminente interesse generale costituzionalmente protetto; c) della rigorosa astensione da ogni violenza e cosi' via. Problemi che o sono gia' adeguatamente risolti dalle norme vigenti ovvero vanno affrontati dal legislatore nell'esercizio del potere che lo stesso art. 40 Cost. gli conferisce.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 503 del codice penale nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1 974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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