Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1974

Corte cost., sent. 13 febbraio 1974, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/1974
Data di deposito
13 febbraio 1974
Data di decisione
5 febbraio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 932 del 5 dicembre 1969
  • art. 390, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7036

L'art. 390 c.p.p., modificato dall'art. 9 della legge 5 dicembre 1969, nella parte in cui esclude l'obbligo del magistrato di effettuare la comunicazione giudiziaria e di rivolgere l'invito all'indiziato di nominarsi un difensore nei casi in cui il magistrato stesso proceda all'emissione del decreto di citazione in giudizio sulla sola base delle indagini preliminari svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, non concreta una disparita' di trattamento a danno di coloro contro i quali si procede in tal guisa ed a favore di coloro che trovandosi ad essere inquisiti dalla polizia giudiziaria su specifica delega o ordine del magistrato a norma degli artt. 231 e 232 c.p.p., hanno invece diritto alla comunicazione ed all'invito predetti. Esiste invero una differenza tra i procedimenti che secondo la normativa impugnata, richiedono la comunicazione giudiziaria e quelli che invece non la richiedono, differenza che risiede nelle caratteristiche peculiari delle singole vicende giudiziarie, le quali postulano la scelta dell'una o dell'altra via processuale secondo il prudente apprezzamento del giudice. La differente regolamentazione dell'obbligo della comunicazione e' logicamente collegato alla descritta diversita' di situazioni, e cio' e' sufficiente per escludere la dedotta violazione del principio di eguaglianza.

Massima n. 7037

L'art. 390, c.p.p., modificato dall'art. 9 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui esclude l'obbligo del magistrato di effettuare la comunicazione giudiziaria e di rivolgere l'invito all'indiziato di nominarsi un difensore nei casi in cui il magistrato stesso proceda all'emissione del decreto di citazione in giudizio sulla sola base delle indagini preliminari svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, non concreta una violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. Detto diritto, invero, non si estende fino alla tutela della pur giustificata aspirazione di scongiurare le "strepitus fori" e la comunicazione giudiziaria nella fase processuale in esame non risponde, pertanto, ad un'esigenza necessaria della tutela del diritto di difesa. La sua omissione, non contrasta quindi con la detta garanzia costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 390 del codice di procedura penale, modificato dall'art. 9 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, questione sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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