Corte costituzionale

Sentenza n. 286/1974

Corte cost., sent. 27 dicembre 1974, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
286/1974
Data di deposito
27 dicembre 1974
Data di decisione
19 dicembre 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:286

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7537

Se ed in quanto, alla stregua dell'interpretazione data dal giudice a quo (in conformita' a quella della giurisprudenza), l'elemento materiale del delitto di naufragio non differisca nell'ipotesi dolosa e nell'ipotesi colposa, vale a dire, ammesso che, nell'ipotesi colposa gli elementi costitutivi o integrativi restino immutati (per il non proprietario e per il proprietario) e ripetano il fac-simile della corrispondente ipotesi dolosa, risulta manifesta la fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 428, primo comma, c.p., richiamato dall'art. 449, nella parte in cui, a differenza del reato di naufragio di nave altrui, che sia accertato l'insorgere di un pericolo concreto e reale per la pubblica incolumita'. E' pertanto infondata l'eccezione di inammissibilita', per irrilevanza della questione, avanzata sotto il profilo che, davanti al giudice a quo, nella partecipazione a delitto colposo l'unicita' dell'evento non avrebbe potuto dar luogo, per l'unicita' del reato, ad imputazioni differenti a carico dei due imputati.

Massima n. 7538

La garanzia costituzionale della difesa e' riconosciuta dall'art. 24 Cost. entro i confini della configurazione della situazione giuridica di diritto sostanziale. Se a colui che cagiona l'incendio o il naufragio - allorche' si tratti di cosa altrui - non e' consentito di provare la mancanza di pericolo concreto per l'incolumita' pubblica, cio' non dipende da una limitazione di carattere processuale; bensi' dal fatto che la ricorrenza di un pericolo concreto non costituisce un elemento delle fattispecie penali previste dagli artt. 423, primo comma, e 428, primo comma, c.p., mentre qualora si tratti di cosa altrui, il verificarsi di un pericolo concreto rientra nella configurazione della corrispondente fattispecie. Ne consegue che il relativo profilo confluisce nell'ambito dell'art. 3 Cost., anch'esso richiamato dal giudice a quo. Orbene, tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena e' necessario un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od incendio, cioe' un evento potenzialmente idoneo a creare la situazione di pericolo per la pubblica incolumita', il diritto vivente finisce se non con l'identificare, certo col ravvicinare le fattispecie - di cui si assume la disparita' - di un naufragio o di un incendio posti in essere su cosa altrui oppure su cosa propria. Non ricorre, comunque, la violazione dell'art. 3 Cost., rientrando la disciplina differenziata in una non irrazionale scelta legislativa.

Massima n. 7539

La garanzia costituzionale della difesa e' riconosciuta entro i confini della configurazione della situazione giuridica di diritto sostanziale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 428, primo comma, e 423, primo comma, del codice penale, in relazione all'art. 449, primo comma, dello stesso codice, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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