Corte costituzionale

Sentenza n. 274/1974

Corte cost., sent. 11 dicembre 1974, n. 274

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
274/1974
Data di deposito
11 dicembre 1974
Data di decisione
5 dicembre 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:274

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7519

Non e' fondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 cod. proc. pen., in quanto, rispetto alla questione civile pregiudiziale, il giudice del processo penale pregiudicato, che (eventualmente) ne ritenga la cognizione, e' anch'esso giudice naturale precostituito. La questione sopradetta e', altresi', non fondata rispetto all'art. 3 Cost. - sotto il profilo della disparita' di trattamento che si avrebbe nelle ipotesi di pregiudiziale civile decisa in sede di processo penale relativo a contravvenzioni oblabili - in quanto la perdita del grado di appello, che in dette ipotesi si verifica (ex. art. 515, n. 1, cod. proc. pen.), altro non rappresenta che la meccanica conseguenza della giustificata attrazione della questione civile nel procedimento penale.

Massima n. 7520

Innanzitutto, relativamente all'art. 25 della Costituzione - che rappresenta, come si e' detto, il principale parametro di valutazione della norma impugnata - occorre ricordare che questa Corte, nell'iter di progressiva enucleazione ed identificazione del precetto in esso racchiuso, gia' con numerose sentenze (n. 130 del 1963; n. 1 del 1965; n. 15 del 1970; n. 139 del 1971; n. 117 del 1972) ha avuto modo di rilevare che "la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni, le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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