Corte costituzionale
Sentenza n. 274/1974
Corte cost., sent. 11 dicembre 1974, n. 274
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 274/1974
- Data di deposito
- 11 dicembre 1974
- Data di decisione
- 5 dicembre 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:274
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7519
Non e' fondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 cod. proc. pen., in quanto, rispetto alla questione civile pregiudiziale, il giudice del processo penale pregiudicato, che (eventualmente) ne ritenga la cognizione, e' anch'esso giudice naturale precostituito. La questione sopradetta e', altresi', non fondata rispetto all'art. 3 Cost. - sotto il profilo della disparita' di trattamento che si avrebbe nelle ipotesi di pregiudiziale civile decisa in sede di processo penale relativo a contravvenzioni oblabili - in quanto la perdita del grado di appello, che in dette ipotesi si verifica (ex. art. 515, n. 1, cod. proc. pen.), altro non rappresenta che la meccanica conseguenza della giustificata attrazione della questione civile nel procedimento penale.
Massima n. 7520
Innanzitutto, relativamente all'art. 25 della Costituzione - che rappresenta, come si e' detto, il principale parametro di valutazione della norma impugnata - occorre ricordare che questa Corte, nell'iter di progressiva enucleazione ed identificazione del precetto in esso racchiuso, gia' con numerose sentenze (n. 130 del 1963; n. 1 del 1965; n. 15 del 1970; n. 139 del 1971; n. 117 del 1972) ha avuto modo di rilevare che "la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni, le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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