Corte costituzionale

Sentenza n. 272/1974

Corte cost., sent. 11 dicembre 1974, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
272/1974
Data di deposito
11 dicembre 1974
Data di decisione
5 dicembre 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:272

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
  • art. 7, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
  • regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 7515

Non contrasta con il principio d'eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) il combinato disposto degli artt., 7 e 8, dodicesimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (vigente testo) secondo cui, essendo la validita' della licenza di caccia subordinata al pagamento della tassa, sono equiparati, ai fini delle sanzioni penali, sia chi caccia privo di licenza, sia chi non abbia provveduto ad effettuare il pagamento della tassa annuale.

Massima n. 7516

Posto che il rilascio della licenza presuppone non solo la sussistenza di taluni requisiti tecnici, ma s'inserisce nell'ambito di una piu' ampia disciplina pubblicistica del settore (cfr.: sent. n. 124 del 1969), e' legittima la subordinazione della validita' o dell'efficacia della licenza di caccia al previo pagamento della tassa annuale di concessione governativa. Invero la riscossione dei tributi risponde ad un'esigenza che ha trovato particolare tutela nell'art. 53 Cost., che permette, secondo la giurisprudenza di questa Corte, un'adeguata discrezionalita' legislativa.

Massima n. 7517

Non e' irrazionale sancire la stessa pena edittale dell'ammenda nei confronti di chi pretenda cacciare senza licenza e di chi voglia valersi di una licenza invalida o inefficace, nemmeno in raffronto alla diversa disciplina esistente in tema di guida di autoveicoli. Se e' vero infatti che la guida di autoveicoli con patente valida ma senza che si sia provveduto al pagamento della tassa annuale di concessione governativa, e' punita con sanzioni meramente fiscali, va ricordato che il legislatore e' dotato di poteri discrezionali, e che nel caso in esame il pagamento della tassa non assolve ad esigenze soltanto tributarie ma connesse anche alla tutela del patrimonio faunistico, come risulta dalla graduazione dell'ammontare della tassa in relazione alla diversa idoneita' distruttiva dell'arma autorizzata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 ed 8, dodicesimo comma (già quinto comma), del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle leggi sulla selvaggina e l'esercizio della caccia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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