Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1974

Corte cost., sent. 11 dicembre 1974, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/1974
Data di deposito
11 dicembre 1974
Data di decisione
5 dicembre 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:271

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7512

La valutazione della congruenza tra reato e pena appartiene alla politica legislativa; pertanto nessun sindacato di legittimita' costituzionale puo' essere su di essa esercitato, a meno che non comporti disparita' talmente rilevanti da apparire non suscettibili di una qualsiasi giustificazione. Cfr.: sent. n. 208/73; 18/73; 157/72; 109/68.

Massima n. 7513

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636, terzo comma, del codice penale che, con riferimento alle fattispecie delittuose distintamente previste nei due comma precedenti, punisce allo stesso modo sia l'ipotesi che il pascolo sia effettivamente avvenuto, sia quella che il fondo sia stato danneggiato dalla introduzione o dall'abbandono degli animali. Ed invero, l'unificazione del trattamento sanzionato e' giustificata in rapporto all'evento aggravato che si aggiunge all'azione delittuosa e consiste in un effettivo danno, causato o dal pascolo o anche soltanto dal calpestio e dallo spostamento degli animali sul fondo.

Massima n. 7514

Il fatto che il legislatore abbia previsto, nel terzo comma dell'art. 636 del codice penale, una aggravante e non una figura autonoma di reato non ha alcuna influenza nel giudizio di legittimita' costituzionale perche' in questa sede rileva la concretezza della sanzione e non il meccanismo giuridico in base al quale il legislatore ha ritenuto di potervi pervenire.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 636, terzo comma, del codice penale, proposta con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede delia Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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