Corte costituzionale
Sentenza n. 271/1974
Corte cost., sent. 11 dicembre 1974, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/1974
- Data di deposito
- 11 dicembre 1974
- Data di decisione
- 5 dicembre 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:271
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7512
La valutazione della congruenza tra reato e pena appartiene alla politica legislativa; pertanto nessun sindacato di legittimita' costituzionale puo' essere su di essa esercitato, a meno che non comporti disparita' talmente rilevanti da apparire non suscettibili di una qualsiasi giustificazione. Cfr.: sent. n. 208/73; 18/73; 157/72; 109/68.
Massima n. 7513
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636, terzo comma, del codice penale che, con riferimento alle fattispecie delittuose distintamente previste nei due comma precedenti, punisce allo stesso modo sia l'ipotesi che il pascolo sia effettivamente avvenuto, sia quella che il fondo sia stato danneggiato dalla introduzione o dall'abbandono degli animali. Ed invero, l'unificazione del trattamento sanzionato e' giustificata in rapporto all'evento aggravato che si aggiunge all'azione delittuosa e consiste in un effettivo danno, causato o dal pascolo o anche soltanto dal calpestio e dallo spostamento degli animali sul fondo.
Massima n. 7514
Il fatto che il legislatore abbia previsto, nel terzo comma dell'art. 636 del codice penale, una aggravante e non una figura autonoma di reato non ha alcuna influenza nel giudizio di legittimita' costituzionale perche' in questa sede rileva la concretezza della sanzione e non il meccanismo giuridico in base al quale il legislatore ha ritenuto di potervi pervenire.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 636, terzo comma, del codice penale, proposta con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede delia Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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