Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1974

Corte cost., sent. 13 febbraio 1974, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/1974
Data di deposito
13 febbraio 1974
Data di decisione
5 febbraio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:27

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 2, legge n. 860 del 26 agosto 1950

Parametri

Massime

Massima n. 7034

Non violano gli artt. 3 e 37 della Costituzione le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e nell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui escludono le lavoratrici madri addette ai servizi familiari dal godimento delle garanzie previdenziali in esse leggi stabilite nei riguardi delle altre lavoratrici madri. Il rapporto di lavoro domestico e', per la sua particolare natura, tale da differenziarsi sostanzialmente sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti, da ogni altro rapporto di lavoro. Il lavoro domestico familiare non e' prestato a favore di un'impresa destinata alla produzione e scambi di beni, avente nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e differenziata, con possibilita' di ricambio o sostituzione di soggetti, sebbene di un nucleo familiare ristretto ed omogeneo e, quindi destinato a svolgersi nell'ambito della vita privata di una limitata convivenza. In ragione delle caratteristiche proprie del rapporto prese in esame, appare, pertanto, legittima una disciplina speciale che deroghi ad alcuni aspetti di quella generale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sollevata dal pretore di Milano con ordinanza 21 ottobre 1971, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione;

b) dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sollevata dal pretore di Milano con ordinanza 13 dicembre 1972, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

Testo integrale

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