Corte costituzionale
Sentenza n. 27/1974
Corte cost., sent. 13 febbraio 1974, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/1974
- Data di deposito
- 13 febbraio 1974
- Data di decisione
- 5 febbraio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
- art. 2, legge n. 860 del 26 agosto 1950
Parametri
Massime
Massima n. 7034
Non violano gli artt. 3 e 37 della Costituzione le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e nell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui escludono le lavoratrici madri addette ai servizi familiari dal godimento delle garanzie previdenziali in esse leggi stabilite nei riguardi delle altre lavoratrici madri. Il rapporto di lavoro domestico e', per la sua particolare natura, tale da differenziarsi sostanzialmente sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti, da ogni altro rapporto di lavoro. Il lavoro domestico familiare non e' prestato a favore di un'impresa destinata alla produzione e scambi di beni, avente nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e differenziata, con possibilita' di ricambio o sostituzione di soggetti, sebbene di un nucleo familiare ristretto ed omogeneo e, quindi destinato a svolgersi nell'ambito della vita privata di una limitata convivenza. In ragione delle caratteristiche proprie del rapporto prese in esame, appare, pertanto, legittima una disciplina speciale che deroghi ad alcuni aspetti di quella generale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sollevata dal pretore di Milano con ordinanza 21 ottobre 1971, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione;
b) dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sollevata dal pretore di Milano con ordinanza 13 dicembre 1972, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.
Testo integrale
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