Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1974
Corte cost., sent. 13 febbraio 1974, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1974
- Data di deposito
- 13 febbraio 1974
- Data di decisione
- 5 febbraio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 458, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7028
L'art. 458 c.p.p., rappresenta la proiezione sul piano processuale della disposizione dell'art. 376 c.p., che statuisce la non punibilita' del reato di falsa testimonianza, qualora il colpevole ritratti il falso e manifesti il vero nel procedimento in cui ebbe a prestare il suo ufficio, "prima che l'istruttoria sia chiusa con sentenza di non doversi procedere" (se la falsa testimonianza si era avuta in istruttoria), "ovvero prima che il dibattimento sia chiuso o sia rinviato a cagione della falsita'" (nell'ipotesi di falsa testimonianza nella fase dibattimentale).
Massima n. 7029
La regola che la non punibilita' della falsa testimonianza e' subordinata alla condizione che la ritrattazione avvenga in tempo utile ai fini dell'accertamento dei fatti nel procedimento (che puo' chiamarsi principale) in cui quella era intervenuta non puo' essere posta in dubbio sotto il profilo della ragionevolezza ed appare pienamente conforme alla finalita' della esimente, rivolta com'e' a dare soddisfazione all'interesse alla giusta definizione del giudizio principale (come pure a quello di chi sia in esso imputato), prima e piu' che all'interesse del falso testimone ad evitare la sanzione comminata per il reato ormai posto in essere.
Massima n. 7030
La diversita' delle situazioni di fatto derivanti, nei confronti del falso testimone, dalla disciplina dettata dall'art. 458 c.p.p., non contraddice all'art. 3, primo comma, della Costituzione: infatti, che la materiale possibilita' di ritrattare, con l'efficacia esimente di cui all'art. 376 c.p., risulti circoscritta entro limiti temporali che variano a seconda che il giudizio per falsa testimonianza abbia luogo immediatamente, dinanzi allo stesso giudice di quello principale, previa sospensione o subito dopo la chiusura del relativo dibattimento; ovvero che quest'ultimo prosegua indipendentemente a norma del secondo comma dell'art. 458; od infine che sia rinviato "a cagione della falsita'" (per la ritenuta assoluta necessita' di attendere il giudizio su di essa, a norma del comma successivo), non soltanto non dipende da libera scelta del giudice, ma, soprattutto, e' logica conseguenza del grado di rilevanza della falsita' sull'esito del giudizio principale.
Massima n. 7031
Se considerata nel quadro del procedimento principale, nel quale e' avvenuta cioe' la falsa testimonianza, la ritrattazione non rientra nel diritto di difesa; e' manifestazione di un ravvedimento operoso, e, come tale, atto personale e volonta' del falso testimone, che si caratterizza, rispetto ad altre forme di riparazione positiva, in ragione della peculiare natura del fatto stesso cui il soggetto vuole, appunto, riparare, per essere rivolta al processo nel quale il falso ebbe ad intervenire e per la conseguente necessita' di doversi quindi esplicare, a sua volta, in tale processo, nonche' in tempo ed in modo utili allo svolgimento ed alla conclusione di questo.
Massima n. 7032
Il diritto di difesa per l'imputato di falsa testimonianza puo' venire in considerazione non gia' in riferimento alla possibilita' di ritrattazione nel procedimento in cui la falsa testimonianza e' stata resa, ma soltanto nel distinto processo, instaurato immediatamente o che verra' promosso nelle forme ordinarie, a carico del falso testimone: in questo diverso contesto, peraltro, in nessuna delle ipotesi specificate nell'art. 458 c.p.p., esso risulta comunque menomato, neppure sotto il profilo della difesa tecnica. In particolare, nell'ipotesi di rinvio del dibattimento del processo principale e trasmissione al pubblico ministero degli atti affinche' proceda separatamente contro il falso testimone non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa per quest'ultimo, poiche' e' da osservare che, anche a ritenere che egli assuma la veste di imputato fin dal momento dell'incriminazione (e compilazione del relativo processo verbale), sta di fatto che nessun atto istruttorio o preistruttorio viene frattanto posto in essere nei suoi confronti, che richieda la presenza necessaria di un difensore.
Massima n. 7033
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 458 c.p.p., nella parte in cui prevede il giudizio non immediato per il reato di falsa testimonianza commesso in dibattimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede il giudizio non immediato per il reato di falsa testimonianza commesso in dibattimento, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione dal tribunale di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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