Corte costituzionale
Sentenza n. 256/1974
Corte cost., sent. 12 novembre 1974, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 256/1974
- Data di deposito
- 12 novembre 1974
- Data di decisione
- 7 novembre 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:256
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7476
La clausola disciplinata dall'art. 1462 del codice civile ha la sua fonte in un contratto liberamente stipulato, e precisamente in un contratto di prestazioni corrispettive; e, come risulta dalla collocazione della norma nella sez. I del capo XIV del quarto libro del codice, "Della risoluzione per inadempimento", ha il limitato effetto di escludere da parte del contraente convenuto per l'adempimento dal contraente che di regola ha gia' adempiuto la propria prestazione la proponibilita' di determinate eccezioni "al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta". Pertanto la clausola in questione, operando sul terreno sostanziale dell'adempimento, non costituisce ostacolo all'instaurarsi di un valido rapporto processuale, avendo solo l'effetto di consentire la pronta soddisfazione della pretesa creditoria della controparte senza far luogo all'esame delle eccezioni del debitore, le cui ragioni potranno essere fatte valere, anche nello stesso giudizio, dopo l'adempimento. Dovendosi escludere che la clausola limitativa dell'opponibilita' di eccezioni determini difetto di giurisdizione, e' evidente che la disposizione dell'art. 1462 del codice civile non comporta negazione o inammissibile compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione.
Massima n. 7477
La clausola di cui all'art. 1462 c.c. ha sicuro fondamento nel principio dell'autonomia negoziale, sancito dall'art. 1322 del codice civile e confermato dalla disposizione dell'art. 1372, per cui il contratto ha forza di legge tra le parti. La stessa, in quanto rivolta ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento della prestazione corrispettiva del conduttore, lungi dal creare un'ingiusta disparita' di trattamento, tende precisamente a mantenere quell'equilibrio delle posizioni contrattuali che l'inadempimento unilaterale romperebbe, tanto piu' che una domanda giudiziale di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni ben difficilmente consentirebbe al locatore di riacquistare in modo sollecito la disponibilita' dell'immobile e di ottenere effettiva soddisfazione del suo credito. La preoccupazione, poi, circa la situazione di inferiorita' del contraente meno abbiente di fronte a quello piu' facoltoso sono eliminate dalla considerazione dell'ampiezza del potere discrezionale che il legislatore ha attribuito al giudice con il secondo comma dello stesso art. 1462. Qualora riconosce la sussistenza di gravi motivi, il giudice puo' sempre sospendere la condanna, con o senza cauzione, nonostante l'esistenza della clausola limitativa della proponibilita' di eccezione al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta. Con questa disposizione il legislatore ha compiuto tutto quanto poteva per evitare che l'applicazione di tale clausola abbia mai a determinare effetti abnormi, iniqui, o gravemente lesivi della situazione di diritto o di fatto del contraente convenuto per l'adempimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1462, primo comma, del codice civile, sollevata con le ordinanze elencate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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