Corte costituzionale

Sentenza n. 251/1974

Corte cost., sent. 23 luglio 1974, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
251/1974
Data di deposito
23 luglio 1974
Data di decisione
10 luglio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:251

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 5 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 7463

L'indennita' una tantum e l'indennita' di licenziamento sono tra loro diverse - concernendo la prima una forma di trattamento di quiescenza e la seconda un mezzo per sovvenire alle esigenze del lavoratore nel periodo tra il licenziamento ed un nuovo impiego - e, quindi, non e' irrazionale che ad esse siano riservate discipline non identiche. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 749 (sul conglobamento degli stipendi del personale statale), nella parte in cui dispone la liquidazione, in favore del personale di ruolo, dell'indennita' una tantum per cessazione di servizio, in luogo di pensione determinata in base agli emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964, laddove per il personale statale non di ruolo lo stesso art. 2 al comma primo dispone che le nuove misure degli stipendi debbano essere considerate, fra l'altro, ai fini della liquidazione della indennita' di licenziamento.

Massima n. 7464

Ferma restando l'applicabilita' dei principi sanciti dall'art. 36, comma primo, della Costituzione oltre che alla retribuzione spettante in attivita' di servizio, anche a quella differita spettante dopo la cessazione, va ribadito che rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore disporre in merito ai modi ed alla misura del trattamento di quiescenza. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 36, primo comma, cit. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, (sul conglobamento degli stipendi del personale statale), nella parte in cui dispone la liquidazione in favore del personale statale di ruolo dell'indennita' una tantum in luogo di pensione determinata in base agli emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964, essendo altresi' razionale che il legislatore adotti, anche in relazione alle esigenze di bilancio, un criterio di gradualita' nell'estendere al trattamento di quiescenza le maggiorazioni accordate per quello di attivita'. Cfr.: sentt. nn 57 e 82 del 1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, sollevate dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione nella parte in cui si ha riguardo alla liquidazione una fantum in luogo di pensione in rapporto agli emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CA PALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SAI.USTRI - Cancelliere

Testo integrale

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