Corte costituzionale
Sentenza n. 251/1974
Corte cost., sent. 23 luglio 1974, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 251/1974
- Data di deposito
- 23 luglio 1974
- Data di decisione
- 10 luglio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 5 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 7463
L'indennita' una tantum e l'indennita' di licenziamento sono tra loro diverse - concernendo la prima una forma di trattamento di quiescenza e la seconda un mezzo per sovvenire alle esigenze del lavoratore nel periodo tra il licenziamento ed un nuovo impiego - e, quindi, non e' irrazionale che ad esse siano riservate discipline non identiche. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 749 (sul conglobamento degli stipendi del personale statale), nella parte in cui dispone la liquidazione, in favore del personale di ruolo, dell'indennita' una tantum per cessazione di servizio, in luogo di pensione determinata in base agli emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964, laddove per il personale statale non di ruolo lo stesso art. 2 al comma primo dispone che le nuove misure degli stipendi debbano essere considerate, fra l'altro, ai fini della liquidazione della indennita' di licenziamento.
Massima n. 7464
Ferma restando l'applicabilita' dei principi sanciti dall'art. 36, comma primo, della Costituzione oltre che alla retribuzione spettante in attivita' di servizio, anche a quella differita spettante dopo la cessazione, va ribadito che rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore disporre in merito ai modi ed alla misura del trattamento di quiescenza. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 36, primo comma, cit. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, (sul conglobamento degli stipendi del personale statale), nella parte in cui dispone la liquidazione in favore del personale statale di ruolo dell'indennita' una tantum in luogo di pensione determinata in base agli emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964, essendo altresi' razionale che il legislatore adotti, anche in relazione alle esigenze di bilancio, un criterio di gradualita' nell'estendere al trattamento di quiescenza le maggiorazioni accordate per quello di attivita'. Cfr.: sentt. nn 57 e 82 del 1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, sollevate dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione nella parte in cui si ha riguardo alla liquidazione una fantum in luogo di pensione in rapporto agli emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CA PALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SAI.USTRI - Cancelliere
Testo integrale
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