Corte costituzionale
Sentenza n. 248/1974
Corte cost., sent. 23 luglio 1974, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 248/1974
- Data di deposito
- 23 luglio 1974
- Data di decisione
- 10 luglio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:248
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7457
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 della Costituzione - l'art. 247 del cod. proc. civ. in quanto il divieto di testimoniare (da tale norma rivolto al coniuge, parenti, affini ed affiliati) - che non ha alcun riferimento all'oggetto specifico del giudizio, ne' alla rilevanza degli interessi in giuoco, ma unicamente ha tratto ad una aprioristica valutazione negativa di credibilita' di chi e' legato alla parte da vincolo familiare - limita ingiustificatamente il diritto alla prova, che e' nucleo essenziale del diritto di difesa.
Massima n. 7458
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ.. Tale norma - che vieta l'assunzione come teste non di chi abbia un qualsiasi interesse, ma soltanto delle persone "aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio" - essendo dettata in funzione del principio, proprio del nostro ordinamento, di incompatibilita' delle posizioni di parte e di teste nel giudizio, mira, infatti, ad impedire che il giudicato si formi con il contributo di chi potrebbe, secondo le regole del diritto sostanziale, invocarne poi l'efficacia diretta o riflessa. Il divieto in parola e', quindi, pienamente razionale e non mette in discussione il "diritto difesa"; ne', d'altra parte, vulnera il principio di uguaglianza, per la differenza di trattamento rispetto al processo penale - in cui l'offeso del reato, anche se costituito parte civile, puo' essere chiamato a deporre come testimone - poiche' tale diversita' di disciplina e' in funzione della diversa rilevanza degli interessi che sono in giuoco nel processo penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Portoferraio, con l'ordinanza 11 ottobre 1973.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA-
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REA LE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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