Corte costituzionale
Sentenza n. 233/1974
Corte cost., sent. 17 luglio 1974, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/1974
- Data di deposito
- 17 luglio 1974
- Data di decisione
- 9 luglio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:233
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933
Parametri
Massime
Massima n. 7429
L'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (recante il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato) dispone che l'Avvocatura assume la rappresentanza degli impiegati ed agenti delle Amministrazioni pubbliche nei giudizi civili o penali che li interessano per fatti e cause di servizio qualora ne facciano richiesta le Amministrazioni interessate e l'Avvocatura generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'. Tale disposizione non contrasta con l'art. 3 della Costituzione perche' i pubblici dipendenti si trovano rispetto alla generalita' dei cittadini in una posizione differenziatata caratterizzata dal rapporto di dipendenza e di immedesimazione organica che conferisce loro un particolare status, costituito da un complesso di diritti e di doveri. Ne' puo' incidere sul principio di eguaglianza la discrezionalita' riservata all'Amministrazione e alla stessa Avvocatura nel concedere o negare la difesa dell'apposito organo statale, in quanto la discrezionalita' amministrativa e', nel caso in esame, il mezzo per valutare gli elementi che giustifichino, in rapporto agli interessi pubblici, l'assunzione della difesa dei dipendenti da parte dell'organo dello Stato.
Massima n. 7430
Non e' in contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, che accorda la difesa dello Stato ai dipendenti pubblici nei giudizi civili e penali relativi a fatti e cause di servizio, in quanto la posizione dello Stato come tutore dell'ordinamento non esclude che un suo organo tecnico possa intervenire a difesa del dipendente quando l'azione incriminata e' da lui compiuta nell'ambito dei suoi poteri e per i fini della pubblica Amministrazione. Ne deriva che, in astratto, non e' ipotizzabile alcun conflitto di interessi tra le posizioni dello Stato e quelle del dipendente pubblico; tuttavia, poiche' non si puo' escludere che in concreto possa verificarsi un contrasto, deve ritenersi che esso potra' essere eliminato in sede processuale con l'intervento del giudice ai sensi dell'art. 133, primo comma, del codice di procedura penale.
Massima n. 7431
L'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, che accorda ai dipendenti pubblici la difesa dell'Avvocatura dello Stato, non viola l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, poiche' la norma costituzionale, che assicura la difesa gratuita ai non abbienti, non esclude che determinati soggetti, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, possano essere difesi ad opera dell'Avvocatura dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (contenente il testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI -
NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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