Corte costituzionale
Sentenza n. 231/1974
Corte cost., sent. 17 luglio 1974, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 231/1974
- Data di deposito
- 17 luglio 1974
- Data di decisione
- 9 luglio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:231
Norme oggetto del giudizio
- art. 79, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
- decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
Parametri
Massime
Massima n. 7426
L'esclusione dei dipendenti statali dagli assegni familiari per fratelli a carico, previsti invece per gli altri lavoratori subordinati, non deriva dall'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (che fa parte di un testo unico riguardante gli assegni familiari nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente privato, e non esercita e non puo'esercitare nessun influsso su altre disposizioni legislative che disciplinano in via altrettanto autonoma settori di produzione di lavoro subordinato nell'ambito della struttura amministrativa dello Stato e delle sue diramazioni pubbliche) ma, eventualmente, dal d.lg.lgt. 21 novembre 1945, n. 722, e provvedimenti legislativi successivi che regolano la corresponsione di detti assegni nei confronti dei pubblici impiegati. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata nei confronti del citato art. 79, sotto il profilo della diversita' di trattamento determinata, nel settore della corresponsione degli assegni familiari, tra dipendenti pubblici e privati, dalle rispettive autonomie normative - perche' avrebbe dovuto avere ad oggetto gli ordinamenti giuridici del pubblico impiego che tale diversita' statuiscono o comportano.
Massima n. 7427
Nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici l'ordinamento giuridico prevede uno status particolare che regola e disciplina in modo a se' stante, compreso il loro trattamento economico in tutte le sue componenti. Di conseguenza, la corresponsione degli assegni familiari - piu' precisamente chiamati quote di aggiunta di famiglia - non puo' beneficiare delle disposizioni piu' favorevoli previste dal d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, riguardanti i lavoratori privati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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