Corte costituzionale

Sentenza n. 230/1974

Corte cost., sent. 17 luglio 1974, n. 230

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
230/1974
Data di deposito
17 luglio 1974
Data di decisione
9 luglio 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:230

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 2, legge n. 1338 del 12 agosto 1962

Parametri

Massime

Massima n. 7425

E' costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., la norma risultante dal combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilita' non erogata dall'INPS ma a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico dello Stato. Nel primo caso (pensioni di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza) non e' razionalmente fondata la disciplina di favore che la legge fa ai pensionati INPS, non potendo dirsi, in linea di principio, che la disciplina pensionistica INPS sia meno favorevole di quella di taluni fondi o gestioni speciali. Alla medesima conclusione deve pervenirsi nel secondo caso, allorche' sia, cioe', un'amministrazione dello Stato ad erogare altra pensione, in aggiunta a quella diretta dell'INPS, perche' identica irrazionalita' si ravvisa nel divieto di integrazione, tenuto anche conto sia che la pensione statale di riversibilita' e' spesso inferiore a quella di fondi speciali, sia che, per l'art. 11, secondo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, l'assegno vitalizio e' cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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