Corte costituzionale
Sentenza n. 230/1974
Corte cost., sent. 17 luglio 1974, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 230/1974
- Data di deposito
- 17 luglio 1974
- Data di decisione
- 9 luglio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:230
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 2, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
Parametri
Massime
Massima n. 7425
E' costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., la norma risultante dal combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilita' non erogata dall'INPS ma a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico dello Stato. Nel primo caso (pensioni di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza) non e' razionalmente fondata la disciplina di favore che la legge fa ai pensionati INPS, non potendo dirsi, in linea di principio, che la disciplina pensionistica INPS sia meno favorevole di quella di taluni fondi o gestioni speciali. Alla medesima conclusione deve pervenirsi nel secondo caso, allorche' sia, cioe', un'amministrazione dello Stato ad erogare altra pensione, in aggiunta a quella diretta dell'INPS, perche' identica irrazionalita' si ravvisa nel divieto di integrazione, tenuto anche conto sia che la pensione statale di riversibilita' e' spesso inferiore a quella di fondi speciali, sia che, per l'art. 11, secondo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, l'assegno vitalizio e' cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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