Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1974

Corte cost., sent. 10 luglio 1974, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
226/1974
Data di deposito
10 luglio 1974
Data di decisione
9 luglio 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:226

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 183, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973

Parametri

Massime

Massima n. 7416

Il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (che ha approvato il nuovo Codice postale), mantenendo all'art. 1 la riserva allo Stato dell'esercizio di tutti gli impianti di telecomunicazioni, non ha innovato la precedente normativa, della quale - in conformita' della delega conferita al Governo - nell'art. 195 e' data interpretazione autentica.

Massima n. 7417

Ove manchi la specifica denunzia di talune norme, ma questa sia implicitamente e univocamente contenuta nell'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale deve giudicare sulla questione proposta nella sua effettiva ampiezza.

Massima n. 7418

La disciplina della stampa non puo' di per se' essere estesa ad altri mezzi di espressione del pensiero di diversa natura, quale e' la televisione via cavo, alla quale percio' non sono applicabili le garanzie previste dai commi secondo e terzo dell'art. 21 della Costituzione.

Massima n. 7419

Le ragioni che giustificano il monopolio statale della radiotelevisione via etere, giustificano anche la riserva allo stato degli impianti via cavo che comprendano l'intero territorio nazionale o la massima parte di esso, i quali per il loro costo darebbero luogo all'insorgenza di situazioni monopolistiche o oligopolistiche. Tale riserva, pero', deve essere accompagnata da una disciplina idonea a garantire la realizzazione dei fini in vista dei quali puo' essere consentito il monopolio statale della televisione via etere (sent. n. 225/1974).

Massima n. 7420

Per le reti locali di televisione via cavo, al contrario - non riscontrandosi pericoli d'insorgenza di situazioni monopolistiche od oligopolistiche - mancano fini di utilita' generale, i quali giustifichino la loro riserva allo Stato, che potra' solo assoggetarne l'installazione, a tutela degli interessi generali, ad autorizzazione amministrativa.

Massima n. 7421

Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 21, primo comma, 41 e 43 della Costituzione, disattendendosi invece le censure prospettate in relazione agli artt. 21, secondo e terzo comma, 76 e 77 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telocomunicazioni), nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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