Corte costituzionale
Sentenza n. 226/1974
Corte cost., sent. 10 luglio 1974, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 226/1974
- Data di deposito
- 10 luglio 1974
- Data di decisione
- 9 luglio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:226
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 183, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 21, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 43, Costituzione
Massime
Massima n. 7416
Il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (che ha approvato il nuovo Codice postale), mantenendo all'art. 1 la riserva allo Stato dell'esercizio di tutti gli impianti di telecomunicazioni, non ha innovato la precedente normativa, della quale - in conformita' della delega conferita al Governo - nell'art. 195 e' data interpretazione autentica.
Massima n. 7417
Ove manchi la specifica denunzia di talune norme, ma questa sia implicitamente e univocamente contenuta nell'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale deve giudicare sulla questione proposta nella sua effettiva ampiezza.
Massima n. 7418
La disciplina della stampa non puo' di per se' essere estesa ad altri mezzi di espressione del pensiero di diversa natura, quale e' la televisione via cavo, alla quale percio' non sono applicabili le garanzie previste dai commi secondo e terzo dell'art. 21 della Costituzione.
Massima n. 7419
Le ragioni che giustificano il monopolio statale della radiotelevisione via etere, giustificano anche la riserva allo stato degli impianti via cavo che comprendano l'intero territorio nazionale o la massima parte di esso, i quali per il loro costo darebbero luogo all'insorgenza di situazioni monopolistiche o oligopolistiche. Tale riserva, pero', deve essere accompagnata da una disciplina idonea a garantire la realizzazione dei fini in vista dei quali puo' essere consentito il monopolio statale della televisione via etere (sent. n. 225/1974).
Massima n. 7420
Per le reti locali di televisione via cavo, al contrario - non riscontrandosi pericoli d'insorgenza di situazioni monopolistiche od oligopolistiche - mancano fini di utilita' generale, i quali giustifichino la loro riserva allo Stato, che potra' solo assoggetarne l'installazione, a tutela degli interessi generali, ad autorizzazione amministrativa.
Massima n. 7421
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 21, primo comma, 41 e 43 della Costituzione, disattendendosi invece le censure prospettate in relazione agli artt. 21, secondo e terzo comma, 76 e 77 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telocomunicazioni), nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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