Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1974

Corte cost., sent. 9 luglio 1974, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
220/1974
Data di deposito
9 luglio 1974
Data di decisione
27 giugno 1974
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:220

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970

Parametri

Massime

Massima n. 7400

L'oggetto del giudizio di costituzionalita' va identificato, in base alla motivazione dell'ordinanza di rimessione, in relazione alle norme delle quali in effetti denuncia la violazione, ancorche' non esattamente indicate.

Massima n. 7401

Le questioni che risultino "ictu oculi" irrilevanti vanno dichiarate inammissibili. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 46 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui prevede che i termini per proporre gravame contro i provvedimenti dell'INPS decorrono dalla data di spedizione della relativa comunicazione e non da quella della ricezione, va dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza.

Massima n. 7402

L'art. 33 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) con il quale e' stato istituito in ogni capoluogo di regione un Comitato regionale dell'INPS, avente competenza a decidere in seconda e definitiva istanza i ricorsi avverso le decisioni dei Comitati provinciali, e' conforme alla delega contenuta negli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, va dichiarata infondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella pa'rte in cui prevede che i termini per proporre gravame contro i provvedimenti dell'INPS decorrono dalla data di spedizione della relativa comunicazione e non da quella della ricezione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sollevata con l'ordinanza stessa, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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