Corte costituzionale
Sentenza n. 220/1974
Corte cost., sent. 9 luglio 1974, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/1974
- Data di deposito
- 9 luglio 1974
- Data di decisione
- 27 giugno 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:220
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 7400
L'oggetto del giudizio di costituzionalita' va identificato, in base alla motivazione dell'ordinanza di rimessione, in relazione alle norme delle quali in effetti denuncia la violazione, ancorche' non esattamente indicate.
Massima n. 7401
Le questioni che risultino "ictu oculi" irrilevanti vanno dichiarate inammissibili. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 46 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui prevede che i termini per proporre gravame contro i provvedimenti dell'INPS decorrono dalla data di spedizione della relativa comunicazione e non da quella della ricezione, va dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza.
Massima n. 7402
L'art. 33 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) con il quale e' stato istituito in ogni capoluogo di regione un Comitato regionale dell'INPS, avente competenza a decidere in seconda e definitiva istanza i ricorsi avverso le decisioni dei Comitati provinciali, e' conforme alla delega contenuta negli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, va dichiarata infondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella pa'rte in cui prevede che i termini per proporre gravame contro i provvedimenti dell'INPS decorrono dalla data di spedizione della relativa comunicazione e non da quella della ricezione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sollevata con l'ordinanza stessa, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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