Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1974

Corte cost., sent. 4 luglio 1974, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
204/1974
Data di deposito
4 luglio 1974
Data di decisione
27 giugno 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:204

Norme oggetto del giudizio

  • art. 43, regio decreto n. 602 del 28 maggio 1931

Parametri

Massime

Massima n. 7373

Con l'art. 27, comma terzo, Cost. l'istituto della liberazione condizionale ha assunto un peso ed un valore piu' incisivo di quello che non avesse in origine, presupponendo il suo ambito di applicazione un obbligo tassativo per il legislatore di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzare le finalita' rieducative della pena e le forme atte a garantirle. Sulla base di tale precetto sorge il diritto del condannato - che deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale - a che, verificandosi le condizioni poste dal diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se la quantita' di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al fine rieducativo. Di conseguenza la facolta' riconosciuta al Ministro di Grazia e Giustizia dall'art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) di accordare, con proprio decreto, la liberazione condizionale prevista e regolata dall'art. 176 cod. pen., contrasta con quelle garanzie che attengono alla liberta' personale, in riferimento alla quale l'art. 24 Cost., nel quadro dei precetti contenuti nell'art. 13, ne assicura la tutela giurisdizionale, potendo il Ministro, nell'amplissima discrezionalita' concessagli, disattendere il parere espresso dall'organo giudiziario, il solo idoneo a valutare l'effettiva esistenza in concreto delle condizioni oggettive e soggettive per la concessione del beneficio. Tale disarmonia del sistema si appalesa ancora piu' inaccettabile a seguito della legge 25 novembre 1962 n. 1634, che ha modificato il testo originario dell'art. 176 e, tra l'altro, ha esteso l'applicazione all'ergastolo, giacche, l'istituto ha assunto la fisionomia di una vera e propria rinuncia, sia pure sottoposta a condizioni prestabilite, da parte dello Stato alla ulteriore realizzazione della pretesa punitiva nei riguardi di determinati condannati, per cui - trattandosi anche della interruzione della esecutorieta' di una sentenza passata in giudicato - non puo' che far capo ad un organo giudiziario, con tutte le garanzie sia per lo Stato che per il condannato stesso. Pertanto l'art. 43 del r.d. n. 602 del 1931 va dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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