Corte costituzionale
Sentenza n. 202/1974
Corte cost., sent. 4 luglio 1974, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/1974
- Data di deposito
- 4 luglio 1974
- Data di decisione
- 27 giugno 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
Parametri
Massime
Massima n. 7369
L'art. 42, comma terzo, Cost. non impone indennizzo quando la legge regoli in via generale, limitandone il contenuto, i diritti dominicali, in relazione a determinati beni ed al fine di assicurarne la funzione sociale ed evitare lesioni all'interesse pubblico; la riserva di legge espressa in tale norma consente al legislatore di attribuire alla P.A. il potere d'incidere sulla concreta disciplina del godimento degli immobili, qualora nella legge ordinaria siano contenuti elementi e criteri idonei a delimitarne chiaramente la discrezionalita'. Non viola quindi il precetto costituzionale l'art. 21, comma primo, della legge n. 1089 del 1939, che non concerne l'espropriazione di immobili di proprieta' privata ma, riconoscendo un pubblico interesse rispetto a beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ne disciplina il regime, accordando alla P.A. il potere di imporre dei limiti all'esercizio dei diritti privati in relazione ad un preciso interesse pubblico ed in base ad apprezzamento tecnico sufficientemente definito e controllabile, la cui discrezionalita' risulta chiaramente determinata. Ne' sussiste violazione del principio di eguaglianza in quanto la norma in questione prevede limitazioni della proprieta' che non si identificano con l'ablazione di questa, e di conseguenza pone in essere una situazione che non e' in alcun modo parificabile a quella del proprietario espropriato. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 42, comma terzo, e 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), nella parte in cui non prevede diritto ad indennizzo per le limitazioni alla proprieta' privata da esso consentite. Cfr.: sentt. nn. 38 del 1966 e 94 del 1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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