Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1974

Corte cost., sent. 4 luglio 1974, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
201/1974
Data di deposito
4 luglio 1974
Data di decisione
27 giugno 1974
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:201

Norme oggetto del giudizio

  • art. 348, codice di procedura penale 1930
  • art. 465, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7365

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 348 terzo comma c.p.p., concernente l'esclusione della possibilita' di sentire come testimoni i coimputati prosciolti o condannati, sollevata per presunta violazione dell'art. 24 Cost., e' manifestamente infondata in quanto risulta gia' decisa nel senso della infondatezza con la sent. 154 del 9 novembre 1973, mentre le argomentazioni addotte in questa sede non sono tali da modificare tale orientamento.

Massima n. 7366

Razionalmente il soggetto che abbia reso a suo tempo interrogatorio in qualita' di coimputato non puo' essere successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire come testimone sugli stessi fatti, perche' il timore di incorrere in pregiudizievoli contraddizioni e conseguenti responsabilita' finirebbe col togliere attendibilita' alla sua deposizione. In presenza di detti presupposti logici ed obiettivi, che giustificano ampiamente la citata limitazione, e' da escludere che l'art. 348 cod. proc. pen. nella parte in cui lo dispone e l'art. 465 dello stesso codice, nella parte in cui sostanzialmente, riproduce il divieto, siano in contrasto con l'art. 3 Cost., e le relative questioni di legittimita' costituzionale vanno pertanto dichiarate infondate.

Massima n. 7367

L'esclusione della possibilita' di sentire come testimoni coloro che abbiano, a suo tempo, reso interrogatorio in qualita' di coimputati, sancito dall'art. 348 c.p.p. e sostanzialmente riprodotta dall'art. 465 cpv. dello stesso codice non contrasta con l'art. 27 della Costituzione, perche' la norma impugnata si limita a porre una cautela processuale a vantaggio della attendibilita' della testimonianza, senza che possa in alcun modo assumere i caratteri di una sanzione a carico del coimputato, nel cui interesse, anzi, e' dettata salvaguardandolo dalle eventuali responsabilita' cui la sua particolare posizione potrebbe esporlo. Manca, pertanto, ogni possibilita' di configurare un contrasto con la invocata norma costituzionale, che dispone soltanto che l'imputato non e' considerato colpevole fino alla condanna definitiva, e si esclude, cosi', che egli, prima di tale momento, possa essere comunque assoggettato a sanzioni punitive, non vieta peraltro che possa essere precisato sui suoi confronti un trattamento processuale che tale natura non rivesta.

Massima n. 7368

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 465 C.P.P., nella parte in cui consente la lettura in dibattimento delle deposizioni rese dagli ex coimputati, sollevata in relazione all'art. 24 Cost. in quanto risulta gia' decisa nel senso dell'infondatezza con la sent. 154 del 1973, e non sono stati ora addotti argomenti tali da modificare detto orientamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 465, capoverso, dello stesso codice (nella parte in cui consente la lettura in dibattimento delle deposizioni degli imputati dello stesso reato o di reato connesso, anche se prosciolti o condannati), sollevate con l'ordinanza 1 giugno 1973 del tribunale di Trento in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza suddetta in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 465, capoverso, dello stesso codice (nella parte in cui esclude che possano essere assunti come testimoni in dibattimento gli imputati dello stesso reato o di reato connesso, anche se prosciolti o condannati), sollevata con l'ordinanza suddetta in riferimento agli art. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGT OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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