Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1974

Corte cost., sent. 26 giugno 1974, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/1974
Data di deposito
26 giugno 1974
Data di decisione
14 giugno 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:188

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970
  • art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 29 dicembre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 7346

L'art. 27 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, il quale, nel disciplinare il passaggio degli impiegati della carriera ausiliaria e degli operai dell'Amministrazione della Giustizia alla carriera dei coadiutori dattilografi giudiziari, dispone che tale passaggio "avviene nella qualifica iniziale nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili" non va interpretato in senso meramente letterale sulla base del suo testuale dettato ma va chiarito in correlazione al disposto dell'art. 1 dello stesso testo legislativo che, in tema di concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato fissa il criterio generale secondo cui nella "determinazione del numero dei posti da mettere a concorso potra' tenersi conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno in dipendenza dei collocamenti a riposo". E' chiaro pertanto che, se per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per la qualifica di coadiutore dattilografo puo' tenersi conto delle vacanze esistenti nella qualifica di coadiutore superiore, anche il sesto dei posti da riservare al passaggio dei commessi e degli operai alla qualifica iniziale del personale di dattilografia puo' essere calcolato nella effettiva totale vacanza dei posti nel ruolo organico di detto personale. L'applicazione di questo criterio consente l'utilizzazione, come posti di risulta nella qualifica iniziale di coadiutore dattilografo delle vacanze esistenti nella qualifica superiore nel pieno rispetto del limite invalicabile della complessiva dotazione dei posti dell'organico e pone altresi' l'Amministrazione in grado di completare la dotazione dell'organico e di assicurare l'efficienza dei pubblici uffici. Interpretata ed applicata nei termini anzidetti la disposizione risulta conforme al precetto dell'art. 97 della Costituzione ed in tali sensi la proposta questione di legittimita' costituzionale va dichiarata non fondata.

Massima n. 7347

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma quinto, del D.P.R. 28 dicembre 1970, numero 1077, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione sul rilievo che la disposizione denunciata darebbe luogo ad una disparita' di trattamento, ai fini della promozione alla qualifica di coadiutore dattilografo giudiziario superiore. Fra coadiutori dattilografi provenienti da normali concorsi di accesso alla carriera (i quali sono ammessi a scrutinio per la promozione dopo sedici anni di servizio effettivo nella qualifica) e coadiutori dattilografi provenienti per passaggio dalle carriere inferiori degli ausiliari e degli operai dell'Amministrazione della Giustizia (per i quali, invece e' richiesta la minore anzianita' di anni 5 per partecipare allo scrutinio) giacche' inesatta e' la premessa di una identita' di situazione tra le due categorie di soggetti esistendo una sostanziale diversita' di posizione tra vincitori del concorso normale (che accedono all'iniziale qualifica con diritto alla prima classe di stipendio - parametro 120) e vincitori di concorso riservato per passaggi di categoria (con diritto alla quarta classe di stipendio - parametro 183 - che corrisponde alla prima classe di stipendio spettante al coadiutore principale della carriera esecutiva). Per l'ammissione al concorso dei primi non e' richiesta alcuna anzianita' in pregressi servizi mentre, per la partecipazione al concorso interno riservato ai secondi e' richiesta, per contro, una considerevole anzianita' di effettivo servizio prestato nella carriera ausiliaria o degli operai dalla quale provengono.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma secondo, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il "Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato" sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 97 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma quinto, del citato decreto, sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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