Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1974

Corte cost., sent. 19 giugno 1974, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/1974
Data di deposito
19 giugno 1974
Data di decisione
12 giugno 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:175

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 110 del 25 febbraio 1971

Parametri

Massime

Massima n. 7319

La legge 25 febbraio 1971, n. 110 (la quale stabilisce che la sfera di applicazione dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 " deve intendersi riferita soltanto alle imposte sul reddito di ricchezza mobile, alla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, e relativa addizionale provinciale e all'imposta di patente"), ha un indubbio carattere interpretativo dell'art. 15, legge n. 976 del 1957 (la cui formulazione aveva dato adito a molti dubbi sulla sua effettiva portata) e non ha alcun carattere innovativo perche' non ha introdotto retroattivamente nuovi tributi, ma ha semplicemente indicato quali imposte erano ricomprese nell'esenzione accordata dal detto art. 15. Essa, quindi, non ha affatto derogato al normale regime dell'efficacia delle fonti nel tempo (peraltro assurto a rango costituzionale solo nella materia penale e non anche in quella tributaria), ne' puo' ritenersi abbia operato alcuna discriminazione in danno degli imprenditori industriali rispetto agli alberghieri perche' il differente trattamento deve farsi risalire alla legge n. 976 del 1957. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge n. 110 del 1971 sollevata - in riferimento agli artt. 3,41, primo comma, e 53, primo comma, Cost. -, deducendo che con essa il legislatore avrebbe revocato retroattivamente le esenzioni fiscali gia' concesse con la legge n. 976 del 1957 alle imprese artigiane o industriali gia' operanti nel territorio di Assisi, effettuando una arbitraria discriminazione a loro danno rispetto alle imprese alberghiere, e compromettendo le iniziative economiche dalle stesse intraprese nella ragionevole aspettativa di fruire di tutti i benefici fiscali concessi dalla gia' citata legge n. 976 del 1957; ed avrebbe, inoltre, introdotto, ex novo, un debito di imposta, che non sarebbe esistito in virtu' della legge n. 976 del 1957 nel territorio di Assisi, valutando cosi' situazioni di fatto verificatesi nel passato e, di conseguenza, non costituenti un indice attendibile di potenzialita' contributiva attuale.

Massima n. 7320

L'interpretazione di una norma giuridica non puo' in alcun modo prescindere dal sistema legislativo di cui essa fa parte e dall'assoluta esigenza della compenetrazione e della fusione di ogni norma con l'intero sistema di un dato ordinamento. Pertanto, l'interpretazione deve essere condotta in guisa da attribuire alle parole del legislatore che esprimono la disposizione un significato ed una portata che sia conforme ed armonica all'organicita' del sistema, nel senso che la norma non contrasti con altre vigenti nel medesimo ordinamento e non violi le prescrizioni di queste. (Principio richiamato a conferma del carattere interpretativo della legge 25 febbraio 1971, n. 110, sul presupposto che in base agli obblighi derivanti per l'Italia dal Trattato istituzionale CEE 25 marzo 1957, una corretta interpretazione dell'art. 15 della legge n. 976 del 1957 (provvedimenti per Assisi) doveva logicamente escludere - come difatti ha poi statuito la legge n. 110 del 1971 - che le parole ivi usate avessero il significato di disporre l esenzione da tutte le imposte indirette (il che con il Trattato sarebbe stato in insanabile contrasto). Cfr.: sent. n. 183 del 1973.

Massima n. 7321

Va ribadito il principio della piena legittimita' costituzionale dell'interpretazione autentica da parte del legislatore e della relativa efficacia retroattiva delle leggi interpretative. (Principio riaffermato con riguardo alla legge n. 110 del 1971, ritenuta di carattere interpretativo perche' con essa il legislatore non avrebbe introdotto retroattivamente nuovi tributi, ma semplicemente indicato quali imposte fossero ricomprese nell'esenzione accordata dall'art. 15 della legge n. 976 del 1957).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (Interpretazione autentica dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa), sollevate dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41, comma primo, e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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