Corte costituzionale
Sentenza n. 172/1974
Corte cost., sent. 19 giugno 1974, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 172/1974
- Data di deposito
- 19 giugno 1974
- Data di decisione
- 12 giugno 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:172
Norme oggetto del giudizio
- art. 110, codice di procedura penale 1930
- art. 95, codice di procedura penale 1930
- art. 108, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 7314
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale per difetto di rilevanza - stante la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - nell'ipotesi in cui il giudice a quo non debba fare applicazione alcuna delle norme delle quali ha denunciato la illegittimita'. (Nella specie, nel corso di un giudizio civile promosso da danneggiati per incidente stradale nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione, avente come oggetto l'assegnazione della provvisionale di cui all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il pretore aveva sollevato - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24 Cost. - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108, comma primo, cod. proc. pen. - perche' limiterebbe ai procedimenti con istruzione formale la facolta' della parte civile di citare in istruttoria il responsabile civile - e, subordinatamente, dell'art. 24, comma secondo, della legge n. 990 del 1969 - nel punto in cui, riferendosi alla fase istruttoria (sommaria) del procedimento pretorile, qualifica "parte" il responsabile civile non citato in detta fase: norme che, entrambe, si riferiscono a procedimenti penali.)
Massima n. 7315
L'art. 95 (che esclude la necessita' di notificare al responsabile civile la dichiarazione di costituzione della parte civile fatta in istruttoria anche quando la parte civile medesima abbia richiesto contemporaneamente la citazione del responsabile civile per il dibattimento) e gli artt. 108 (in rel. all'art. 123) e 110 cod. proc. pen. (che non consentono alla parte civile costituitasi in istruttoria di citare in tale fase di giudizio il responsabile civile), in quanto non precludono - quando vi sia la costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile ai sensi dell'art. 105 stesso codice - al responsabile civile di intervenire volontariamente nei procedimenti sia con rito formale sia con rito sommario fino a che non siano compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, escludono che egli si trovi in una situazione di irrazionale disuguaglianza rispetto al danneggiato che si e' costituito parte civile e che siano limitati i suoi diritti di difesa. D'altra parte, per quanto disposto dall'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773 (che ha sostituito il vecchio testo dell'art. 304 cod. proc. pen.), applicabile anche all'istruzione sommaria (art. 390), deve essere inviata, sin dal primo atto di istruzione a cura dell'organo procedente, a tutte le parti private che possono avervi interesse, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato e con invito ad esercitare la facolta' di nominare un difensore: il che per quanto riguarda il responsabile civile va inteso nel senso che la comunicazione debba essergli fatta non appena avvenuta la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 95, 108 (in rel. all'art. 123) e 110 del codice di procedura penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata dal pretore di Bitonto con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione degli artt. 95, 108 (in relazione all'art. 123) e 110 del codice di procedura penale sollevata dai pretori di Massa e di San Benedetto del Tronto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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