Corte costituzionale
Sentenza n. 161/1974
Corte cost., sent. 6 giugno 1974, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/1974
- Data di deposito
- 6 giugno 1974
- Data di decisione
- 28 maggio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:161
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 953 del 31 ottobre 1966
Parametri
Massime
Massima n. 7301
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953 (integrazione dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi), proposta in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione. La disposizione impugnata si ricollega direttamente all'art. 625 del codice di procedura penale, dal quale trae la sua logica e naturale derivazione nel disporre che i mezzi di trasporto che servirono e furono destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati vengano venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e che potra' essere negata soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato. L'articolo unico della legge n. 953 del 1966 rende obbligatorio cio' che per l'art. 625 del codice di procedura penale e per l'art. 109 della legge del 1942 n. 907 era reso possibile. La scelta operata dal legislatore corrisponde ad apprezzabili esigenze, rappresentate dalla necessita' di garantire, in concreto, il valore del mezzo al momento del sequestro, sgravare l'amministrazione da oneri pesanti di manutenzione e conservazione in alcun modo compensabili con il ricavato dell'eventuale confisca. D'altra parte il sistema prescelto tutela nel modo piu' conveniente sia gli eventuali diritti di terzi, sia quelli dell'imputato. La procedura seguita prescinde dal giudizio di merito e non lede affatto il principio di presunzione di non colpevolezza (art. 27 della Costituzione) e il diritto di difesa. La vendita delle cose cui trattasi si inserisce nell'istituto del sequestro penale come un aspetto correlativo e conseguenziale che nulla toglie alla garanzia propria del sequestro stesso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953 (Integrazione dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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