Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1974

Corte cost., sent. 6 giugno 1974, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/1974
Data di deposito
6 giugno 1974
Data di decisione
28 maggio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:161

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 953 del 31 ottobre 1966

Parametri

Massime

Massima n. 7301

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953 (integrazione dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi), proposta in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione. La disposizione impugnata si ricollega direttamente all'art. 625 del codice di procedura penale, dal quale trae la sua logica e naturale derivazione nel disporre che i mezzi di trasporto che servirono e furono destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati vengano venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e che potra' essere negata soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato. L'articolo unico della legge n. 953 del 1966 rende obbligatorio cio' che per l'art. 625 del codice di procedura penale e per l'art. 109 della legge del 1942 n. 907 era reso possibile. La scelta operata dal legislatore corrisponde ad apprezzabili esigenze, rappresentate dalla necessita' di garantire, in concreto, il valore del mezzo al momento del sequestro, sgravare l'amministrazione da oneri pesanti di manutenzione e conservazione in alcun modo compensabili con il ricavato dell'eventuale confisca. D'altra parte il sistema prescelto tutela nel modo piu' conveniente sia gli eventuali diritti di terzi, sia quelli dell'imputato. La procedura seguita prescinde dal giudizio di merito e non lede affatto il principio di presunzione di non colpevolezza (art. 27 della Costituzione) e il diritto di difesa. La vendita delle cose cui trattasi si inserisce nell'istituto del sequestro penale come un aspetto correlativo e conseguenziale che nulla toglie alla garanzia propria del sequestro stesso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953 (Integrazione dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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