Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1974

Corte cost., sent. 29 maggio 1974, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/1974
Data di deposito
29 maggio 1974
Data di decisione
16 maggio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 199-bis, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7293

L'art. 199 bis c.p.p., nella parte in cui attribuisce al cancelliere che ha ricevuto la dichiarazione d'impugnazione del pubblico ministero il compito di notificarla all'imputato, non contrasta con il potere-dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale e con il suo diritto di agire in giudizio su di un piano di eguaglianza con le altre parti del processo penale (artt. 112 e 24, primo comma, della Costituzione). Invero, posto che il pubblico ministero e' parte sui generis nel rapporto processuale penale, come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 190 del 1970 e n. 136 del 1971), non sussiste la necessita', per il legislatore, di attribuirgli una posizione del tutto corrispondente a quella delle altre parti processuali. La natura di organo giudiziario, propria del pubblico ministero, puo' giustificare modalita' di esercizio del diritto di azione regolate in rapporto alla struttura dell'organo stesso, che per l'esplicazione della sua opera deve valersi di ausiliari. Il cancelliere ricevente la dichiarazione d'appello del pubblico ministero ha il dovere d'ufficio di fare eseguire la notifica nei tempi e modi prescritti ed in caso di omissione dovra' risponderne disciplinarmente e anche, ove ne ricorrano gli estremi, in via penale. Aggiungasi che in base all'art. 154 c.p.p. i cancellieri sono tenuti ad osservare le norme processuali ed il pubblico ministero ha il diritto-dovere di vigilanza sull'operato degli stessi. Non si ha violazione dell'art. 112 della Costituzione. Il principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale e' diretto a escludere qualsiasi discrezionalita' del pubblico ministero: la norma impugnata, invece, limitandosi a disciplinare le modalita' di esercizio dell'azione, suppone necessariamente, per il suo ambito d'applicazione, che il pubblico ministero abbia esercitato in via effettiva l'azione penale, sicche' il principio costituzionale e' invocato non conferentemente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 112 e 24, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Torino in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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