Corte costituzionale
Sentenza n. 154/1974
Corte cost., sent. 29 maggio 1974, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 154/1974
- Data di deposito
- 29 maggio 1974
- Data di decisione
- 16 maggio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:154
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, n.2 lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 22 maggio 1970
- art. 9, n.2 lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 4 giugno 1966
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 4 giugno 1966
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 22 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 7291
Gli artt. 9, n. 2, lett. a, del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 e 4, n. 2, lett. a, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, condizionano l'applicazione dell'indulto al pagamento dei diritti o tributi evasi, e dei relativi interessi di mora, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti, anche per l'imputato che alla scadenza del termine sia stato condannato con sentenza non ancora definitiva. Tale disciplina pur nella indifferenziata previsione di un unico dies a quo per la decorrenza del termine, senza distinzione tra l'ipotesi di condanna con sentenza irrevocabile (indulto proprio) e quella di condanna con sentenza non definitiva (indulto improprio), non contrasta con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, perche' sebbene la situazione processuale degli imputati condannati con sentenza non ancora definitiva sia diversa da quella di coloro che abbiano subito una condanna irrevocabile, tuttavia identica e' la loro situazione ai fini della concessione del beneficio dell'indulto, in quanto il pagamento tempestivo dei diritti "evasi" costituisce, per entrambe le categorie, la condicio iuris per l'applicazione del provvedimento di clemenza.
Massima n. 7292
Nell'ipotesi di indulto improprio l'onere di adempimento della condizione imposta dal provvedimento di clemenza, entro il termine perentorio ivi stabilito, non comporta costrizione, giacche' l'applicazione dell'indulto, come dell'amnistia, e' sempre suscettibile di rinuncia da parte dell'interessato, al quale e' lasciata la libera scelta di procedere al pagamento per assicurarsi il beneficio del condono della pena che potra' essergli irrevocabilmente inflitta, ovvero di rinunciare all'applicazione dell'indulto confidando nella definitiva assoluzione. Ne' puo' ravvisarsi un ingiustificato sacrificio economico nel caso di successiva assoluzione totale o parziale, perche' l'onere di pagamento dei diritti o tributi pretesi dall'Amministrazione finanziaria non puo' dirsi senza fondamento, sia in rapporto all'esigenza primaria della pubblica finanza alla soddisfazione della pretesa tributaria, sia anche in rapporto al conseguente esonero degli interessati dall'alea di subire la temuta sanzione penale nell'eventualita' di condanna irrevocabile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, n. 2, lett. a, del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, e 4, n. 2, lett. a, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, aventi ad oggetto la concessione di amnistia e di indulto, sollevata dalle ordinanze in epigrafe con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA DE
BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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