Corte costituzionale
Sentenza n. 150/1974
Corte cost., sent. 29 maggio 1974, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 150/1974
- Data di deposito
- 29 maggio 1974
- Data di decisione
- 16 maggio 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:150
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 1810 del 26 dicembre 1961
- contratto o accordo collettivo di lavoro del 30 ottobre 1953
- art.unico, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 810 del 26 dicembre 1961
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1810 del 26 dicembre 1961
Parametri
Massime
Massima n. 7271
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'oggetto della delega conferita al Governo ad emanare norme con forza di legge uniformandosi alle clausole dei contratti ed accordi collettivi anteriormente stipulati e' circoscritto alle sole clausole che direttamente concernono i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, assicurando ai prestatori d'opera come testualmente si esprime l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, "minimi inderogabili di trattamento economico e normativo"; ne restano percio' escluse, tra le altre, le clausole contrattuali aventi carattere meramente sussidiario o strumentale e non rivolte a dare concreta soddisfazione al fine perseguito e chiaramente enunciato dalle leggi di delega, com'e' il caso, per l'appunto, dell'art. 26 dell'accordo collettivo 30 ottobre 1953 di approvazione del t.u. delle clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ed ai lavoratori assunti per lo stesso servizio dai comuni ai sensi del d.l.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135.
Massima n. 7272
L'articolo unico del D.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1810, riferendosi nel suo ultimo comma alle clausole degli accordi collettivi annessi alle quali viene conferita efficacia di norme giuridiche con forza di legge e ribadendone l'inderogabilita', si vale della locuzione, fedelmente ricalcata su quella della legge 14 luglio 1959, n. 741 (art. 1), "minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti" (e cioe', stabiliti con effetti generali attraverso la recezione da esso operante): ne resta cosi' confermata l'esclusione dalle clausole richiamate di quelle aventi carattere meramente sussidiario o strumentale, e non rivolte a dare concreta soddisfazione al fine perseguito e chiaramente enunciato nella legge delega.
Massima n. 7273
Spetta al giudice di merito accertare se una clausola che, non attinendo a "minimi inderogabili di trattamenti economici e normativi", conserva la sua originaria natura contrattuale sia o meno applicabile tra le parti in causa e, nel caso affermativo, contrasti oppur no con l'art. 36 della Costituzione o con norme imperative di legge.
Massima n. 7274
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1810, nella parte in cui estende erga omnes l'art. 26 dell'accordo collettivo 30 ottobre 1953 di approvazione del t.u. nelle clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ed ai lavoratori assunti per lo stesso servizio dai Comuni ai sensi del d.l.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135, conservando la clausola richiamata che non si riferisce a "minimi inderogabili di trattamenti economici e normativi" la sua originaria natura contrattuale e non avendo acquistato efficacia di norma giuridica con forza di legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1810, nella parte in cui estende erga omnes l'art. 26 dell'accordo collettivo 30 ottobre 1953 (di approvazione del testo unico delle clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ed ai lavoratori assunti per lo stesso servizio dai Comuni ai sensi del d.l.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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