Corte costituzionale
Sentenza n. 145/1974
Corte cost., sent. 22 maggio 1974, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/1974
- Data di deposito
- 22 maggio 1974
- Data di decisione
- 14 maggio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, legge n. 1684 del 25 novembre 1962
- art. 29, comma 2, legge n. 1684 del 25 novembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 7260
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica. Ed invero, la norma impugnata, che si limita ad attribuire al predetto funzionario il potere di compiere determinati atti istruttori, nulla stabilisce in ordine alla disciplina processuale di tali atti, i quali pertanto vanno effettuati applicando le disposizioni generali che, secondo la tipologia per essi prevista, sono stabilite dal codice di procedura penale, anche per cio' che concerne la tutela dei diritti di liberta' assicurati dalla Costituzione. Ne deriva, che "gli accertamenti di carattere tecnico", cui e' autorizzato l'ingegnere capo del genio civile, vanno compiuti con il rispetto delle norme sancite per l'istruzione formale e quindi con tutte le garanzie del diritto di difesa alla stregua dell'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui alla legge 18 marzo 1971 n. 62) e dell'art. 223 dello stesso codice, nella formulazione risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1969.
Massima n. 7261
Quando una norma di una legge speciale attribuisce a taluno il potere di procedere all'accertamento di fatti costituenti reato, senza stabilire le modalita' di esercizio di tale potere, i relativi atti processuali vanno effettuati applicando le disposizioni generali che, secondo la tipologia per essi prevista, sono stabilite dal codice di procedura penale, anche per cio' che concerne la tutela dei diritti di liberta' assicurati dalla Costituzione.
Massima n. 7262
Nel compiere gli accertamenti di carattere tecnico, previsti dall'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962 n. 1684, l'ingegnere capo del genio civile agisce come ufficiale di polizia giudiziaria e in tale qualita' e' tenuto ad osservare nei confronti dell'indiziato di reato tutte le garanzie a quest'ultimo spettanti in sede di indagini preliminari della polizia giudiziaria, e in particolare deve agire con il rispetto delle norme sancite per l'istruzione formale, alla stregua di quanto risulta dall'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui alla legge 18 marzo 1971 n. 62) e dell'art. 223 dello stesso codice, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta con le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di San Giovanni Rotondo, di San Giovanni in Fiore e di Rossano, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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