Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1974

Corte cost., sent. 22 maggio 1974, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
145/1974
Data di deposito
22 maggio 1974
Data di decisione
14 maggio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, legge n. 1684 del 25 novembre 1962
  • art. 29, comma 2, legge n. 1684 del 25 novembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 7260

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica. Ed invero, la norma impugnata, che si limita ad attribuire al predetto funzionario il potere di compiere determinati atti istruttori, nulla stabilisce in ordine alla disciplina processuale di tali atti, i quali pertanto vanno effettuati applicando le disposizioni generali che, secondo la tipologia per essi prevista, sono stabilite dal codice di procedura penale, anche per cio' che concerne la tutela dei diritti di liberta' assicurati dalla Costituzione. Ne deriva, che "gli accertamenti di carattere tecnico", cui e' autorizzato l'ingegnere capo del genio civile, vanno compiuti con il rispetto delle norme sancite per l'istruzione formale e quindi con tutte le garanzie del diritto di difesa alla stregua dell'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui alla legge 18 marzo 1971 n. 62) e dell'art. 223 dello stesso codice, nella formulazione risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1969.

Massima n. 7261

Quando una norma di una legge speciale attribuisce a taluno il potere di procedere all'accertamento di fatti costituenti reato, senza stabilire le modalita' di esercizio di tale potere, i relativi atti processuali vanno effettuati applicando le disposizioni generali che, secondo la tipologia per essi prevista, sono stabilite dal codice di procedura penale, anche per cio' che concerne la tutela dei diritti di liberta' assicurati dalla Costituzione.

Massima n. 7262

Nel compiere gli accertamenti di carattere tecnico, previsti dall'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962 n. 1684, l'ingegnere capo del genio civile agisce come ufficiale di polizia giudiziaria e in tale qualita' e' tenuto ad osservare nei confronti dell'indiziato di reato tutte le garanzie a quest'ultimo spettanti in sede di indagini preliminari della polizia giudiziaria, e in particolare deve agire con il rispetto delle norme sancite per l'istruzione formale, alla stregua di quanto risulta dall'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui alla legge 18 marzo 1971 n. 62) e dell'art. 223 dello stesso codice, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1969.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta con le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di San Giovanni Rotondo, di San Giovanni in Fiore e di Rossano, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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