Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1974

Corte cost., sent. 22 maggio 1974, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
143/1974
Data di deposito
22 maggio 1974
Data di decisione
14 maggio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:143

Norme oggetto del giudizio

  • art. 110, comma 2, lett.c), legge n. 1424 del 25 settembre 1940

Parametri

Massime

Massima n. 7257

L'aggravante della connessione con altro delitto contro la fede pubblica o la pubblica Amministrazione, prevista per il delitto di contrabbando dall'art. 110 cpv. lett. c) della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui la pena per l'ipotesi aggravata e' la multa piu' la resclusione da 3 a 5 anni, mentre quella per il reato semplice e' la multa soltanto, risponde al criterio generale per cui nel maggiore rigore della misura delle sanzioni penali deve scorgersi il riflesso della discrezionale valutazione politica del legislatore circa la gravita' di un reato, salvo il limite della ragionevolezza del relativo apprezzamento. Poiche', nella dinamica del reato di contrabbando, il vincolo teleologico e conseguenziale previsto dalla norma impugnata fra reato mezzo e reato fine rende agevole e proficua la consumazione del reato stesso, ne consegue la razionale giustificazione dell'aggravamento e conseguentemente della maggiore latitudine della pena edittale, stabilita con valutazione discrezionale dal legislatore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma, sollevata sotto il profilo della ingiustificata sperequazione del trattamento punitivo ivi previsto.

Massima n. 7258

L'aggravante della connessione con altro delitto contro la fede pubblica o la P.A. prevista per il delitto di contrabbando dall'art. 110 cpv. lett. c) della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui la pena prevista per l'ipotesi aggravata e' la multa piu' la reclusione da tre a cinque anni, mentre quella per il reato semplice e' la multa soltanto, e' stata determinata in base ad una scelta di politica criminale legittimamente esercitata, ed esula pertanto dal controllo in questa sede la sua efficacia rieducativa, la quale, comunque, e' da porre in relazione soprattutto col regime di esecuzione che, nel caso, non viene in considerazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, secondo comma, lett. c, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), proposta con l'ordinanza in epigrafe del tribunale di Sondrio, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo capoverso, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze