Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1974

Corte cost., sent. 22 maggio 1974, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/1974
Data di deposito
22 maggio 1974
Data di decisione
14 maggio 1974
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1187 del 19 novembre 1968
  • art. 5, legge n. 1187 del 19 novembre 1968
  • art. 2, legge n. 1187 del 19 novembre 1968

Parametri

Massime

Massima n. 7251

Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 recante "modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150" sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 42, comma terzo, 3 e 136 della Costituzione e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Poiche' oggetto del giudizio davanti al Consiglio di Stato e' la legittimita' del provvedimento 18 giugno 1969 con il quale il Sindaco di Bologna (a salvaguardia della "variante al P.R.G. per la zona collinare" adottata dal Consiglio comunale il 30 maggio stesso anno, ed in pendenza dell'approvazione della stessa da parte delle competenti autorita') ebbe a sospendere ogni determinazione sulla domanda di licenza edilizia presentata da Agostini Tristano poiche' il relativo progetto risultava in contrasto con le previsioni della variante e poiche' dall'ordinanza di rinvio risulta in modo incontestabile che la censura mossa alla legge impugnata e' quella di non avere disposto la corresponsione di indennizzo per l'imposizione di vincoli, come quelli di specie, che non sono preordinati all'espropriazione-trasferimento di un bene, bensi' all'ablazione del medesimo con immediato e definitivo sacrificio per il proprietario, e' evidente che quand'anche la Corte, per mera ipotesi, dichiarasse l'incostituzionalita' della legge del 1968 nella parte in cui per vincoli del genere di quelli in contestazione non prevede la corresponsione di indennizzo, nessuna influenza potrebbe spiegare siffatta decisione sulla validita' dei vincoli che comportino l'inedificabilita' contenuti in piani regolatori. Una pronuncia in tal senso non farebbe quindi venir meno l'obbligo dell'Agostino di non costruire sul terreno ricadente nella zona vincolata e sarebbe pertanto irrilevante ai fini della della decisione da emettersi dal Consiglio di Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 5 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150", sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 42, comma terzo, 3 e 136 della Costituzione ed all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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