Corte costituzionale
Sentenza n. 139/1974
Corte cost., sent. 22 maggio 1974, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/1974
- Data di deposito
- 22 maggio 1974
- Data di decisione
- 14 maggio 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1187 del 19 novembre 1968
- art. 5, legge n. 1187 del 19 novembre 1968
- art. 2, legge n. 1187 del 19 novembre 1968
Parametri
- art. 42, comma 3, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 7251
Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 recante "modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150" sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 42, comma terzo, 3 e 136 della Costituzione e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Poiche' oggetto del giudizio davanti al Consiglio di Stato e' la legittimita' del provvedimento 18 giugno 1969 con il quale il Sindaco di Bologna (a salvaguardia della "variante al P.R.G. per la zona collinare" adottata dal Consiglio comunale il 30 maggio stesso anno, ed in pendenza dell'approvazione della stessa da parte delle competenti autorita') ebbe a sospendere ogni determinazione sulla domanda di licenza edilizia presentata da Agostini Tristano poiche' il relativo progetto risultava in contrasto con le previsioni della variante e poiche' dall'ordinanza di rinvio risulta in modo incontestabile che la censura mossa alla legge impugnata e' quella di non avere disposto la corresponsione di indennizzo per l'imposizione di vincoli, come quelli di specie, che non sono preordinati all'espropriazione-trasferimento di un bene, bensi' all'ablazione del medesimo con immediato e definitivo sacrificio per il proprietario, e' evidente che quand'anche la Corte, per mera ipotesi, dichiarasse l'incostituzionalita' della legge del 1968 nella parte in cui per vincoli del genere di quelli in contestazione non prevede la corresponsione di indennizzo, nessuna influenza potrebbe spiegare siffatta decisione sulla validita' dei vincoli che comportino l'inedificabilita' contenuti in piani regolatori. Una pronuncia in tal senso non farebbe quindi venir meno l'obbligo dell'Agostino di non costruire sul terreno ricadente nella zona vincolata e sarebbe pertanto irrilevante ai fini della della decisione da emettersi dal Consiglio di Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 5 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150", sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 42, comma terzo, 3 e 136 della Costituzione ed all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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