Corte costituzionale
Sentenza n. 134/1974
Corte cost., sent. 15 maggio 1974, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/1974
- Data di deposito
- 15 maggio 1974
- Data di decisione
- 3 maggio 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:134
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7246
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, in un procedimento per un reato perseguibile a querela di parte in cui la querela sia stata tempestivamente proposta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal pretore di Codigoro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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