Corte costituzionale
Sentenza n. 128/1974
Corte cost., sent. 15 maggio 1974, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/1974
- Data di deposito
- 15 maggio 1974
- Data di decisione
- 3 maggio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, punto IX, regio decreto legge n. 2285 del 28 dicembre 1924
- art. 7, comma 7, regio decreto n. 801 del 16 gennaio 1936
- art. 6-bis, comma 4, legge n. 50 del 12 febbraio 1903
- legge n. 2637 del 22 dicembre 1927
- art. 1317, codice della navigazione
- art. 1, comma 4, punto IX, regio decreto legge n. 2285 del 28 dicembre 1924
- art. 6-bis, comma 5, legge n. 50 del 12 febbraio 1903
- art. 7, comma 6, regio decreto n. 801 del 16 gennaio 1936
Parametri
Massime
Massima n. 7231
La Costituzione richiede (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma) quale requisito essenziale a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale quello della indipendenza del giudice (ordinario o speciale), la cui attivita' deve essere immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi, e deve altresi' essere libera da prevenzioni, timori, influenze, che possano indurlo a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza. Il che importa che il principio della indipendenza viene ad essere presupposto di quello della imparzialita'.
Massima n. 7232
Le norme che attribuiscono al Presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, funzioni giurisdizionali, non assicurano le necessarie garanzie di indipendenza ed imparzialita' richieste dalla Costituzione (vedi la precedente massima A) anche per i giudici speciali, potendo esso trovarsi, nell'esercizio di tali funzioni, - dopo avere adottato o concorso ad adottare in sede amministrativa il provvedimento impugnato, ritenendolo implicitamente regolare e legittimo - sostanzialmente vincolato dalle risultanze degli atti dell'ufficio di cui e' capo, con la conseguenza di non poter essere considerato super partes, in quanto portatore di uno degli interessi in conflitto. Va percio' dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 7, commi sesto e settimo, del T.U. delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 1936, n. 801; dell'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova), introdotto con l'art. 1, punto IX, commi quarto e quinto, del r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; e dell'art. 1317 del codice della navigazione, nella parte in cui consentono che il Presidente del consorzio autonomo del Porto di Genova decida sulla legittimita' di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso Presidente e' a capo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi sesto e settimo, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 1936, n. 801; dell'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova), introdotto con l'art. 1, punto IX, commi quarto e quinto, del r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; e dell'art. 1317 del codice della navigazione, nella parte in cui consentono che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso presidente è a capo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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