Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1974

Corte cost., sent. 15 maggio 1974, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1974
Data di deposito
15 maggio 1974
Data di decisione
3 maggio 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:128

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 5, punto IX, regio decreto legge n. 2285 del 28 dicembre 1924
  • art. 7, comma 7, regio decreto n. 801 del 16 gennaio 1936
  • art. 6-bis, comma 4, legge n. 50 del 12 febbraio 1903
  • legge n. 2637 del 22 dicembre 1927
  • art. 1317, codice della navigazione
  • art. 1, comma 4, punto IX, regio decreto legge n. 2285 del 28 dicembre 1924
  • art. 6-bis, comma 5, legge n. 50 del 12 febbraio 1903
  • art. 7, comma 6, regio decreto n. 801 del 16 gennaio 1936

Parametri

Massime

Massima n. 7231

La Costituzione richiede (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma) quale requisito essenziale a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale quello della indipendenza del giudice (ordinario o speciale), la cui attivita' deve essere immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi, e deve altresi' essere libera da prevenzioni, timori, influenze, che possano indurlo a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza. Il che importa che il principio della indipendenza viene ad essere presupposto di quello della imparzialita'.

Massima n. 7232

Le norme che attribuiscono al Presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, funzioni giurisdizionali, non assicurano le necessarie garanzie di indipendenza ed imparzialita' richieste dalla Costituzione (vedi la precedente massima A) anche per i giudici speciali, potendo esso trovarsi, nell'esercizio di tali funzioni, - dopo avere adottato o concorso ad adottare in sede amministrativa il provvedimento impugnato, ritenendolo implicitamente regolare e legittimo - sostanzialmente vincolato dalle risultanze degli atti dell'ufficio di cui e' capo, con la conseguenza di non poter essere considerato super partes, in quanto portatore di uno degli interessi in conflitto. Va percio' dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 7, commi sesto e settimo, del T.U. delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 1936, n. 801; dell'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova), introdotto con l'art. 1, punto IX, commi quarto e quinto, del r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; e dell'art. 1317 del codice della navigazione, nella parte in cui consentono che il Presidente del consorzio autonomo del Porto di Genova decida sulla legittimita' di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso Presidente e' a capo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi sesto e settimo, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 1936, n. 801; dell'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova), introdotto con l'art. 1, punto IX, commi quarto e quinto, del r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; e dell'art. 1317 del codice della navigazione, nella parte in cui consentono che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso presidente è a capo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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