Corte costituzionale
Sentenza n. 125/1974
Corte cost., sent. 8 maggio 1974, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/1974
- Data di deposito
- 8 maggio 1974
- Data di decisione
- 2 maggio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 113, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
Parametri
Massime
Massima n. 7227
L'art. 99, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo cui e' punito con la reclusione da uno a tre anni, oltre che con la multa, sia chi impedisce una riunione elettorale, sia chi ne turba lo svolgimento, non contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza. Invero anche se l'impedimento della riunione elettorale costituisce fatto piu' grave della semplice turbativa in ordine al bene direttamente tutelato, rappresentato dal regolare svolgimento della competizione elettorale, la turbativa dei comizi e' un evento assai pericoloso per la sicurezza pubblica, tale da giustificare, sotto questo profilo, la previsione di pene edittali altrettanto gravi e pari a quelle previste per l'ipotesi d'impedimento. Il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita' politica, non ha quindi operato arbitrariamente, sicche' non sussiste l'illegittimita' costituzionale.
Massima n. 7228
Va ordinata la restituzione degli atti al pretore di Prato che ha altresi' denunciato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, l'art. 113, quinto comma, del citato d.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui e' vietata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena agli autori di reati elettorali. Infatti essendo stata tale norma successivamente abrogata con legge 27 dicembre 1973, n. 993, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte e' d'uopo rinviare gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza alla stregua dello jus superveniens.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata;
ordina la restituzione degli atti al pretore di Prato per un nuovo esame della questione concernente l'art. 113, quinto comma, del citato testo unico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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