Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1974

Corte cost., sent. 8 maggio 1974, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
125/1974
Data di deposito
8 maggio 1974
Data di decisione
2 maggio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:125

Norme oggetto del giudizio

  • art. 99, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 113, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957

Parametri

Massime

Massima n. 7227

L'art. 99, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo cui e' punito con la reclusione da uno a tre anni, oltre che con la multa, sia chi impedisce una riunione elettorale, sia chi ne turba lo svolgimento, non contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza. Invero anche se l'impedimento della riunione elettorale costituisce fatto piu' grave della semplice turbativa in ordine al bene direttamente tutelato, rappresentato dal regolare svolgimento della competizione elettorale, la turbativa dei comizi e' un evento assai pericoloso per la sicurezza pubblica, tale da giustificare, sotto questo profilo, la previsione di pene edittali altrettanto gravi e pari a quelle previste per l'ipotesi d'impedimento. Il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita' politica, non ha quindi operato arbitrariamente, sicche' non sussiste l'illegittimita' costituzionale.

Massima n. 7228

Va ordinata la restituzione degli atti al pretore di Prato che ha altresi' denunciato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, l'art. 113, quinto comma, del citato d.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui e' vietata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena agli autori di reati elettorali. Infatti essendo stata tale norma successivamente abrogata con legge 27 dicembre 1973, n. 993, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte e' d'uopo rinviare gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza alla stregua dello jus superveniens.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata;

ordina la restituzione degli atti al pretore di Prato per un nuovo esame della questione concernente l'art. 113, quinto comma, del citato testo unico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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