Corte costituzionale
Sentenza n. 123/1974
Corte cost., sent. 8 maggio 1974, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/1974
- Data di deposito
- 8 maggio 1974
- Data di decisione
- 2 maggio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 334, codice di procedura penale 1930
- art. 304-ter, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 304-ter, comma 4, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7221
Non e' fondata, con riferimento agli art. 24, secondo comma, e 14 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che debba essere dato all'imputato un avvertimento circa il diritto che gli compete di farsi assistere da un difensore: in realta', la norma in esame, che disciplina i doveri e le facolta' del giudice nelle perquisizioni domiciliari, non tanto esclude che possa essere dato all'imputato l'avvertimento che egli ha diritto di farsi assistere dal difensore, quanto piuttosto limita la categoria dei soggetti da cui l'interessato puo' farsi assistere o rappresentare, alle persone che siano "sul posto". Ed e' evidente che tale persona, qualora vi si trovi, puo' essere anche il difensore dell'imputato, dal momento che non e' neppure concepibile che un incarico che puo' essere conferito a qualsiasi cittadino, non possa essere commesso al difensore dell'imputato.
Massima n. 7222
Neppure sono fondate, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 14 della Costituzione le seguenti questioni di legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 334 c.p.p., nella parte in cui limita il diritto dell'imputato di farsi assistere o rappresentare da persona che sia sul posto, escludendo il difensore, che non vi si trovi, ma che sia prontamente reperibile in un congruo lasso di tempo; 2) dell'art. 304 ter, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo l'accesso nell'ufficio, ma prima dell'inizio delle operazioni, quando non ostino ragioni di urgenza e la cosa sia concretamente possibile, sia dato avviso al difensore, con fissazione del termine, anche ad horas, in cui le operazioni di perquisizione devono iniziare; 3) dello stesso art. 304 ter, terzo comma, nella parte in cui non prevede che occorre dare preavviso al difensore, quando non ostino ragioni di urgenza o di segretezza. L'infondatezza di tali questioni deriva dalla circostanza che la perquisizione e' atto, per sua natura, sempre urgente e riservato, perche' ha come presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento sorpresa. Ne' essa perde le sue caratteristiche dopo che l'autorita' che vi procede ha raggiunto il luogo da perquisire, perche' una pausa nello svolgimento delle operazioni puo' rendere, nonostante ogni oculata vigilanza, piu' agevole la fuga dell'indiziato ovvero la sottrazione o l'occultamento degli oggetti da sequestrare. Cfr.: sent. n. 63/1972.
Massima n. 7223
Anche la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 304 ter, quarto comma, del codice di procedura penale (nella parte in cui non comprende la perquisizione domiciliare nel novero degli atti per i quali occorre motivare in verbale, a pena di nullita', la ragione della assoluta urgenza per la quale viene omesso l'avviso al difensore) e' infondata, perche' non puo' meritare censura la norma che non prevede l'obbligo di motivazione dell'urgenza e dell'esonero del preavviso per un atto processuale, quale la perquisizione, che e' per sua natura sempre urgente ed esclude ogni preventiva notizia, relativa al suo compimento. Cfr.: sent. n. 63/1972.
Massima n. 7224
La garanzia del diritto di difesa nelle perquisizioni domiciliari trova, nella vigente normativa, dei limiti che scaturiscono dalla stessa natura e funzione dell'atto istruttorio: nella relativa disciplina, il legislatore, nel conflitto tra due esigenze costituzionalmente rilevanti, (nella specie: difesa processuale del cittadino e tutela della collettivita' dal delitto) ha un margine di discrezionalita' che restringe il controllo di costituzionalita' alla sola razionalita' della soluzione adottata, la quale, nel caso in esame, appare rispondente alle ragioni che dovevano ispirare l'azione legislativa e alle finalita' che essa si riprometteva di perseguire.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 334, 304 ter, comma terzo, e 304 ter, comma quarto, del codice di procedura penale, proposte, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 14 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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