Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1974

Corte cost., sent. 8 maggio 1974, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
122/1974
Data di deposito
8 maggio 1974
Data di decisione
2 maggio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:122

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 762 del 19 giugno 1940
  • art. 52, comma 2, regio decreto legge n. 2 del 9 gennaio 1940
  • art. 35, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
  • art. 34, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
  • art. 33, legge n. 4 del 7 gennaio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 7215

Qualora per illegittimita' costituzionale siano denunciate due norme, e la seconda contenga soltanto una disposizione di rinvio che rende applicabili nel settore specifico le disposizioni generali contenute nella prima norma, solo a quest'ultima risultano in concreto riferite le censure proposte dalla ordinanza di rinvio. (Nella specie erano stati denunciati: l'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie e l'art. 52, primo comma, del R.D.L. 9 gennaio 1940 n. 2 - convertito con la legge 19 giugno 1940 n. 767 - sulla istituzione di una imposta generale sull'entrata. Quest'ultima norma "per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni" prevedute dalla relativa legge rinvia semplicemente alle disposizione della legge 7 gennaio 1929 n. 4).

Massima n. 7216

Gli artt. da 33 a 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, disciplinano i poteri conferiti alla polizia tributaria per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie, differenziandoli a seconda che le violazioni stesse costituiscano reato o abbiano invece natura di meri illeciti amministrativi. Con riferimento a quest'ultimo profilo, l'art. 35 abilita non solo gli ufficiali, ma anche gli agenti della polizia tributaria ad accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale, per eseguirvi "verificazioni e ricerche" dirette all'esame di tutto il materiale documentario relativo all'attivita' in materia fiscale delle aziende stesse, mediante il controllo di documenti, registri, o di eventuali apparecchiature idonee a fornire dati utili a fini impositivi.

Massima n. 7217

Quando gli ufficiali della polizia tributaria operano ai fini della persecuzione dei reati e compiono perquisizioni, essi agiscono come ufficiali di polizia giudiziaria e devono rispettare tutta la normativa relativa alle perquisizioni domiciliari stabilita dal codice di procedura penale, con le garanzie di cui agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso codice. Cfr.: sent. n. 56 del 1973.

Massima n. 7218

Quando gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria operano per accertare violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie le quali non costituiscono reato, ed a tale scopo effettuano nelle aziende verificazioni e ricerche, essi svolgono funzioni di polizia amministrativa che si risolvono nel potere di controllo e di vigilanza dell'attivita' privata spettante istituzionalmente alla pubblica amministrazione. Cfr.: sent. n. 10 del 1971.

Massima n. 7219

Non e' fondata, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, perche' la garanzia di difesa e' limitata al procedimento giurisdizionale, e a quei procedimenti istruttori o preistruttori strettamente connessi e preordinati all'attivita' giurisdizionale e non si estende all'attivita' amministrativa - come quella prevista dal citato art. 35 - diretta ad accertare l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge. (Con riferimento a diverse fattispecie). Cfr.: sentt. n. 200 del 1970 e 10/1971.

Massima n. 7220

Neppure e' fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (che abilita gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria ad effettuare verificazioni e ricerche negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad azienda industriale o commerciale), perche' l'attivita' in questione, di carattere amministrativo, risulta oggettivamente ben differenziata da quell'attivita' dei pubblici poteri che, per essere diretta all'accertamento e alla persecuzione dei reati, e' di natura giurisdizionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, e dell'art. 52, primo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge 19 giugno 1940 n. 762) sull'imposta generale sull'entrata; questioni proposte, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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