Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1974

Corte cost., sent. 23 aprile 1974, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/1974
Data di deposito
23 aprile 1974
Data di decisione
5 aprile 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:109

Norme oggetto del giudizio

  • art. 150, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 151, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 7192

Lo straniero espulso per motivi di ordine pubblico che debba rispondere di un reato in Italia, non puo' vantare una parita' sostanziale di posizione col cittadino italiano imputato, non potendo escludersi in via generale che fra cittadino e straniero, ancorche' uguali nella titolarita' di certi diritti, esistano differenze di situazioni che possano giustificare un loro diverso trattamento. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 150 e 151 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente all'ipotesi in cui lo straniero, espulso per ragioni di ordine pubblico, imputato in Italia, sia citato al dibattimento, sollevata per essere il rientro subordinato ad una discrezionale autorizzazione dell'amministrazione, che peraltro non viene concessa di ufficio ma su richiesta specifica dell'interessato. Cfr.: sent. n. 104 del 1969.

Massima n. 7193

L'esercizio del diritto di difesa non e' ostacolato, ne' comunque menomato dagli artt. 150 e 151 del t.u. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, i quali disciplinano la posizione giuridica degli stranieri indesiderabili, colpiti da provvedimenti di espulsione dal territorio dello stato, posto che il divieto di rientrare in Italia - collegato e conseguente al provvedimento di cui all'art. 150 cit. perche' vale a rendere effettiva la espulsione - non e' assoluto, in quanto cessa allorche' intervenga l'autorizzazione della P.A., che deve di volta in volta valutare i motivi per cui lo straniero espulso chiede di rientrare in Italia e predisporre, eventualmente, controlli onde evitare che egli continui a tenere quella condotta che ha dato luogo al provvedimento di espulsione. Anche se l'autorizzazione e' rimessa alla discrezionalita' dell'amministrazione, e' pur vero infatti che essa trova un limite nel rispetto delle esigenze della giustizia, per cui non puo' essere negata allorche' l'espulso si trovi nella necessita' di comparire dinanzi all'autorita' giudiziaria per difendersi da una imputazione. Pertanto, considerando anche che e' ben possibile esperire i rimedi giurisdizionali contro un provvedimento illegittimo di diniego, non e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 150 e 151 del t.u. delle leggi di p.s., limitatamente all'ipotesi in cui lo straniero, espulso per motivi di ordine pubblico, debba rispondere di un reato in Italia, essendo subordinato il rientro ad una discrezionale attivita' dell'autorita' amministrativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 11 novembre 1971 del tribunale di San Remo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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