Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1974

Corte cost., sent. 23 aprile 1974, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/1974
Data di deposito
23 aprile 1974
Data di decisione
5 aprile 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:108

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7190

Le teorie della necessita' del contrasto e della lotta tra le classi sociali (o comunque fra titolari di interessi contrapposti) sono dottrine che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza e delle concezioni e convinzioni politiche, sociali e filosofiche dell'individuo, appartengono al mondo del pensiero e dell'ideologia. Le attivita' di esternazione e di diffusione di queste dottrine, che non suscitino di per se' violente reazioni contro l'ordine pubblico o non siano attuate in modo pericoloso per la pubblica tranquillita', non hanno finalita' contrastanti con interessi primari costituzionalmente garantiti e quindi qualsiasi repressione o limitazione di esse viola la liberta' garantita dall'art. 21 Cost.. Pertanto, l'art. 415 cod. pen. e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede come reato l'istigazione all'odio tra le classi sociali, senza specificare che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillita'.

Massima n. 7191

Nella dizione istigazione "all'odio fra le classi sociali" non possono comprendersi i casi di propaganda e apologia sovversiva e antinazionale contemplati nel primo comma dell'art. 272 del codice penale aventi quale oggetto l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre; la soppressione violenta di una classe sociale; il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato; la propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della societa', comma questo che la Corte con la sentenza n. 87 del 1966 ha ritenuto costituzionalmente legittimo. Ne' nella medesima dizione puo' comprendersi l'istigazione a commettere reati, prevista e repressa dall'art. 414 del codice penale, in relazione al quale la relativa questione di legittimita' e' stata dichiarata infondata con sentenza n. 65 del 1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 415 del codice penale, riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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