Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1974
Corte cost., sent. 23 aprile 1974, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1974
- Data di deposito
- 23 aprile 1974
- Data di decisione
- 5 aprile 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
- art. 5-ter, legge n. 592 del 4 agosto 1971
- art. 5-ter, ultimo co., legge n. 592 del 4 agosto 1971
- art.unico, legge n. 527 del 13 giugno 1961
- art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 273 del 1° aprile 1947
Parametri
- art. 44, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 7180
Gli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592, i quali hanno abrogato la facolta' del proprietario concedente di ottenere il rilascio del fondo per l'attuazione del piano di trasformazione agraria (facolta' prevista dall'art. 1, lett. b, del d.l. C.P.S. 1x aprile 1947, n. 273, modificato dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527), costituiscono, valutati nel quadro del sistema vincolistico dei contratti agrari, un'ulteriore grave limitazione del diritto del concedente, la quale incide sulla sua posizione soggettiva con un limite del quale occorre valutare la legittimita' costituzionale.
Massima n. 7181
L'art. 44 della Costituzione richiede che le limitazioni alla proprieta' terriera siano finalizzate non solo alla instaurazione di "equi rapporti sociali", ma anche alla realizzazione di condizioni che consentano il "razionale sfruttamento del suolo". Da questo principio discende che le limitazioni imposte dal legislatore contrastino con l'art. 44 Cost., tutte le volte in cui, per il loro contenuto, non favoriscano, o addirittura, ostacolino il conseguimento di quelle finalita'.
Massima n. 7182
Gli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592, che hanno abrogato la facolta' del concedente di ottenere la cessazione della proroga nel caso in cui egli voglia compiere radicali trasformazioni agrarie, sono costituzionalmente illegittimi per contrasto con l'art. 44 della Costituzione; poiche' alla base della cessazione della proroga vi e' una finalita' che trascende l'interesse del concedente, (come e' dimostrato dalla necessita' di un controllo pubblico, esercitato dall'Ispettorato agrario compartimentale, sulle opere e sulla loro utilita', in funzione "dell'interesse generale della produzione agraria", e "della esigenza della occupazione della manodopera"), l'eliminazione dall'ordinamento di tale possibile cessazione, diretta ad impedire che il regime della proroga ostacolasse un fine pubblico quale il "razionale sfruttamento del suolo", viene a collidere con l'art. 44 della Costituzione.
Massima n. 7183
L'abrogazione, da parte degli artt. 32 della legge n. 11 del 1971 e 5 ter della legge n. 592 del 1971, delle norme (art. unico l. n. 527 del 1961 e 1 lett. b del D.L.C.P.S. n. 273 del 1947), che escludono la proroga del contratto agrario, contrasta anche con il fine di stabilire "equi rapporti sociali", che costituisce il secondo degli scopi che l'art. 44 Cost. configura come validi a rendere legittimi gli obblighi e i vincoli che possono essere imposti alla proprieta' terriera: ed invero, per stabilire "equi rapporti sociali" non basta assicurare la tutela di una sola delle due parti del rapporto, anche se si tratti di quella contrattualmente piu' debole, perche' occorre un equo contemperamento degli interessi di entrambe. E tale situazione non puo' dirsi che si verifichi quando al proprietario concedente e' preclusa l'unica possibilita', prima concessagli, di rientrare in possesso del fondo al fine di operarvi trasformazioni radicali.
Massima n. 7184
Il fine di stabilire "equi rapporti sociali", di cui all'art. 44 della Costituzione, non coincide con la piu' generica finalita' espressa dall'art. 42, che assegna alla proprieta' una "funzione sociale": mentre questa puo' essere conseguibile anche mediante l'attuazione incondizionata del regime di proroga, in quanto idoneo a consolidare la posizione del concessionario del fondo, coltivatore manuale della terra, la realizzazione di "equi rapporti sociali" presuppone che non soltanto venga assicurata la tutela di una sola delle parti del rapporto, anche se si tratti di quella contrattuale piu' debole, ma piuttosto che sia stabilito un equo contemperamento degli interessi di entrambe.
Massima n. 7185
Qualora per effetto di precedenti statuizioni ridiventino operanti le norme abrogate dalle disposizioni dichiarate illegittime, la Corte ha il dovere di controllare se quelle norme, in base alle stesse considerazioni che hanno portato all'illegitimita' costituzionale della loro abrogazione, non presentino aspetti di parziale illegittimita'. Pertanto, se per effetto di una sentenza della Corte, col cessare del vigore di disposizioni costituzionalmente illegittime, diventino applicabili altre norme a loro volta confliggenti con principi costituzionali, deve esercitarsi il potere previsto dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Massima n. 7186
Il potere previsto dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sussiste tutte le volte in cui, fra la pronuncia di illegittimita' delle norme oggetto del giudizio e la pronuncia di illegittimita' di altre disposizioni, via sia un nesso di conseguenzialita'.
Massima n. 7187
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 44 della Costituzione, l'articolo unico della legge 13 giugno 1961 n. 527, e l'art. 1 D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, nella parte in cui non prevedono che al concessionario, nei cui confronti sia pronunciata la cessazione della proroga per la causa ivi prevista, e' dovuto un equo indennizzo. Ed, invero, contrasta con il fine della instaurazione di equi rapporti sociali una disciplina che non preveda un simile ristoro a favore di chi beneficiava di un diritto di proroga che viene fatto cessare in vista di un interesse del concedente e della collettivita'.
Massima n. 7188
L'indennizzo, spettante al lavoratore manuale della terra, che lascia il fondo non per sua scelta ma perche' la sua permanenza non e' compatibile con i lavori di trasformazione agraria che il concedente intende compiere sul fondo stesso, deve essere liquidato, ove le parti non si accordino, ad opera del giudice, il quale, nel determinarne l'ammontare, terra' conto dell'importo del canone, del reddito del fondo, della durata del rapporto e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.
Massima n. 7189
In seguito alla pronuncia di illegittimita' costituzionale delle norme denunciate tutte le altre questioni di legittimita', proposte contro di esse, in via principale e subordinata, debbono essere dichiarate assorbite.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, ultimo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592, che hanno abrogato l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, e l'art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, in materia di proroga dei contratti agrari;
b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, e dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, nella parte in cui non prevedono che al concessionario, nei cui confronti sia pronunziata la cessazione della proroga per la causa ivi prevista, è dovuto un equo indennizzo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974..
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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