Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1974

Corte cost., ord. 13 febbraio 1974, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
38/1974
Data di deposito
13 febbraio 1974
Data di decisione
5 febbraio 1974
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:38

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 607 del 22 luglio 1966
  • art. 2, legge n. 1138 del 18 dicembre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 7051

La Corte dichiara la manifesta infondatezza di questione identica ad altra gia' dichiarata infondata con precedente pronunzia, ove non siano addotti argomenti nuovi o tali da indurre la Corte stessa a modificare il precedente giudizio. (Specie in cui era stata sollevata nei confronti dell'art. 1 legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente la determinazione della misura del canone delle enfiteusi costituite prima del 28 ottobre 1941 questione di legittimita' costituzionale per preteso contrasto con gli artt. 42 e 44 Cost., gia' dichiarata infondata con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969).

Massima n. 7052

La Corte dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sollevate in relazione a norme di legge che, per essere gia' state precedentemente dichiarate incostituzionali, hanno cessato di aver efficacia. (Specie in cui era stata sollevata, in relazione agli artt. 42 e 44 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970 n. 1138, contenente nuove norme in materia di enfiteusi, gia' dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 145 del 28 giugno 1973).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue ), già dichiarata non fondata con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969, e della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 145 del 28 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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