Corte costituzionale
Ordinanza n. 38/1974
Corte cost., ord. 13 febbraio 1974, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 38/1974
- Data di deposito
- 13 febbraio 1974
- Data di decisione
- 5 febbraio 1974
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 607 del 22 luglio 1966
- art. 2, legge n. 1138 del 18 dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 7051
La Corte dichiara la manifesta infondatezza di questione identica ad altra gia' dichiarata infondata con precedente pronunzia, ove non siano addotti argomenti nuovi o tali da indurre la Corte stessa a modificare il precedente giudizio. (Specie in cui era stata sollevata nei confronti dell'art. 1 legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente la determinazione della misura del canone delle enfiteusi costituite prima del 28 ottobre 1941 questione di legittimita' costituzionale per preteso contrasto con gli artt. 42 e 44 Cost., gia' dichiarata infondata con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969).
Massima n. 7052
La Corte dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sollevate in relazione a norme di legge che, per essere gia' state precedentemente dichiarate incostituzionali, hanno cessato di aver efficacia. (Specie in cui era stata sollevata, in relazione agli artt. 42 e 44 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970 n. 1138, contenente nuove norme in materia di enfiteusi, gia' dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 145 del 28 giugno 1973).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue ), già dichiarata non fondata con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969, e della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 145 del 28 giugno 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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