Corte costituzionale
Ordinanza n. 114/1974
Corte cost., ord. 23 aprile 1974, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 114/1974
- Data di deposito
- 23 aprile 1974
- Data di decisione
- 5 aprile 1974
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 38, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 32, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 35, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 39, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 33, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 31, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 41, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 34, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 40, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 47, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 3, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 46, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 5, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 42, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 29, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 30, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 7205
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni gia' decise, quando nelle successive ordinanze di rimessione non siano addotti nuovi e piu' convincenti motivi di illegittimita', nonche' le questioni sostanzialmente identiche a quelle gia' infondate, ove i principi in precedenza affermati appaiano estensibili anche ad esse. Pertanto, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, N. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - S. nn. 31/1957, 11/1968, 69/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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