Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1974

Corte cost., ord. 23 aprile 1974, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
114/1974
Data di deposito
23 aprile 1974
Data di decisione
5 aprile 1974
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
  • art. 38, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 32, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 35, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 39, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 33, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 31, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 41, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 34, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 40, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 47, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 3, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
  • art. 46, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 5, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
  • art. 42, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 29, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 30, legge n. 69 del 3 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 7205

Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni gia' decise, quando nelle successive ordinanze di rimessione non siano addotti nuovi e piu' convincenti motivi di illegittimita', nonche' le questioni sostanzialmente identiche a quelle gia' infondate, ove i principi in precedenza affermati appaiano estensibili anche ad esse. Pertanto, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, N. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - S. nn. 31/1957, 11/1968, 69/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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