Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/1974

Corte cost., ord. 18 aprile 1974, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
106/1974
Data di deposito
18 aprile 1974
Data di decisione
4 aprile 1974
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 166 del 23 gennaio 1941
  • art. 2, legge n. 166 del 23 gennaio 1941
  • art. 113, comma 5, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 7175

La disciplina delle modalita' di esercizio di un diritto non costituisce per se' stessa lesione del diritto medesimo e non e' percio' costituzionalmente vietata, anche se possa derivarne indirettamente una qualche limitazione, sempre che il diritto stesso non ne risulti snaturato o non ne sia reso piu' difficile o addirittura impossibile l'esercizio.

Massima n. 7176

Le norme che regolano l'affissione di stampati, di giornali murali e di manifesti di propaganda durante la campagna elettorale non instaurano ne' direttamente ne' indirettamente alcuna forma di censura.

Massima n. 7177

La legge, e tanto meno la Costituzione, non puo' prevedere e disciplinare tutte le mutevoli situazioni di fatto ne' graduare in astratto ed in anticipo le limitazioni poste all'esercizio dei diritti: per conseguenza, una certa sfera di discrezionalita' - specie se limitata e controllata e, per alcuni aspetti, tecnica - deve essere riconosciuta all'autorita' amministrativa.

Massima n. 7178

La rigorosa disciplina del regime delle affissioni per la propaganda elettorale ed anche delle affissioni in generale non e' in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, ma anzi tende proprio ad assicurare che lo svolgimento della vita democratica sia garantito a tutti in condizioni di parita' e non sia di fatto ostacolato da situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza.

Massima n. 7179

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli articoli 21 e 3, secondo comma, della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale relative all'art. 113, comma quinto, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) e degli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 recante "Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma quinto, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u. delle leggi di pubblica sicurezza) e degli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, recante "Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni", sollevate, in riferimento agli artt. 21 e 3, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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