Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1973

Corte cost., sent. 27 giugno 1973, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/1973
Data di deposito
27 giugno 1973
Data di decisione
14 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:96

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 1355 del 30 novembre 1955

Parametri

Massime

Massima n. 6743

Va respinta l'eccezione di irrilevanza della questione, prospettata dall'Avvocatura dello Stato, atteso che, come piu' volte affermato, la valutazione della rilevanza rientra nella competenza propria del giudice a quo quando risulti compiuta ed adeguatamente motivata.

Massima n. 6744

Non contrasta con il principio del giudice naturale la facolta' di rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione attribuita al potere esecutivo dall'impugnato art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, nella parte in cui da' esecuzione in Italia all'art. VII, par. 3, lett. c, della Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo statuto delle forze armate della N.A.T.O. Invero la regolamentazione disposta da detta Convenzione appare ispirata al principio della obbligatorieta' e territorialita' della legge penale, di cui agli artt. 3 e 6 del Codice penale come risulta dal citato art. VII, par. 3, secondo cui, in caso di concorso di giurisdizione, le autorita' militari dello Stato di origine hanno priorita' nell'esercizio della giurisdizione soltanto per i reati commessi dagli appartenenti alla forza armata nell'esercizio delle loro mansioni o per quelli rivolti unicamente contro i beni o le persone di detto Stato, mentre la priorita' giurisdizionale spetta alle autorita' dello Stato di soggiorno per qualsiasi altro reato. Per contemperare il principio della territorialita' della legge penale con le consuetudini generali internazionali secondo cui lo Stato di origine conserva il proprio potere giurisdizionale in ordine ai reati commessi in tempo di pace dagli appartenenti alle forze di stanza nei territori alleati, la citata convenzione, anche al fine di evitare, nei casi di concorso di giurisdizione, un doppio giudizio (citato art. VII, par. 8), e' ricorsa alla regolamentazione delle priorita' nell'esercizio giurisdizionale, integrata dalla facolta' di rinuncia da parte di quelle autorita' cui la priorita' stessa e' conferita. Pertanto lo spostamento di competenza che la rinuncia comporta avviene tra due organi giurisdizionali entrambi previsti a priori dai rispettivi ordinamenti e dalla impugnata legge interna che da' esecuzione alla Convenzione, e secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano tale competenza "sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in giuoco dal processo" (sent. n. 139 del 1971).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, nella parte in cui dà esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lettera c, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, concernente lo statuto delle forze armate della N.A.T.O., sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOCANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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